Decisione d’Esecuzione (UE) 2020/1605 della Commissione del 30 Ottobre 2020 che chiude il riesame intermedio parziale delle misure antidumping e compensative applicabili alle importazioni di alcuni sistemi di elettrodi di grafite originari dell’India.

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La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1) («il regolamento antidumping di base»), in particolare l’articolo 11, paragrafo 3,

visto il regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell’Unione europea (2) («il regolamento antisovvenzioni di base»), in particolare l’articolo 19,

considerando quanto segue:

A.PROCEDURA

1.Inchieste precedenti e misure antidumping in vigore

(1)Dal 2004 sono in vigore misure antidumping e antisovvenzioni sulle importazioni di alcuni sistemi di elettrodi di grafite («elettrodi di grafite») originari dell’India («il paese interessato»). Le misure sono state prorogate nel 2010 e nel 2017. Le misure attualmente in vigore consistono in dazi antidumping e compensativi definitivi istituiti dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/422 della Commissione (3) e dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/421 della Commissione (4).

(2)L’attuale livello dei dazi per i due produttori indiani è pari al 7 % per Hindustan Electro Graphite (HEG) Limited («HEG») e al 15,7 % per Graphite India Limited («GIL») e tutte le altre società. HEG è soggetta a un dazio compensativo del 7 % e a un dazio antidumping dello 0 %.

2.Domanda di riesame intermedio parziale limitato al pregiudizio

(3)La domanda di riesame è stata presentata da HEG («il richiedente»), un produttore esportatore dell’India. La portata della domanda era limitata all’esame del pregiudizio.

(4)Nella domanda di riesame, il richiedente menzionava due questioni principali: le modifiche nella composizione dell’industria dell’Unione e una carenza globale di elettrodi di grafite che ha causato un forte aumento dei relativi prezzi globali e quindi anche della redditività dei suoi produttori, inclusi quelli nell’Unione. Secondo il richiedente, i produttori dell’Unione avevano buoni margini di profitto e non si trovavano più in una situazione di vulnerabilità. Il richiedente concludeva che il mantenimento delle misure, fissate in base al livello di pregiudizio stabilito in precedenza, non era più necessario per compensare gli effetti del dumping pregiudizievole e delle sovvenzioni precedentemente accertati.

3.Apertura di un riesame intermedio parziale limitato al pregiudizio

(5)Avendo stabilito che esistevano elementi di prova sufficienti a giustificare l’apertura di un riesame intermedio parziale limitato all’esame del pregiudizio, e dopo aver informato gli Stati membri, il 2 marzo 2020 la Commissione ha annunciato l’apertura di un riesame intermedio parziale in conformità dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento antidumping di base e dell’articolo 19 del regolamento antisovvenzioni di base. Ciò è avvenuto con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (5) («avviso di apertura»).

(6)La Commissione ha ufficialmente informato dell’apertura dell’inchiesta di riesame intermedio parziale il richiedente, le autorità del paese esportatore, gli altri produttori esportatori noti e gli importatori indipendenti, l’industria dell’Unione e gli utilizzatori noti del prodotto oggetto del riesame. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni per iscritto e di essere sentite.

4.Inchiesta

(7)Per ottenere le informazioni necessarie ai fini dell’inchiesta, la Commissione ha preparato questionari per i produttori esportatori, i produttori dell’Unione e gli importatori dell’Unione.

(8)Tutte le parti interessate sono state anche invitate a comunicare le loro osservazioni e a fornire informazioni e i relativi elementi di prova. Alcuni utilizzatori dell’Unione di elettrodi di grafite, in particolare la European Steel Association (EUROFER), hanno fornito informazioni.

4.1.Campionamento e questionari

4.1.1.Produttori esportatori

(9)La Commissione ha inviato questionari ai produttori esportatori noti dell’India. Dato l’esiguo numero di produttori esportatori, in questo caso non è stato necessario selezionare un campione. HEG ha risposto al questionario.

Per saperne di più:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.363.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A363%3ATOC

 

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