Il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 91,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
previa consultazione del Comitato delle regioni,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),
considerando quanto segue:
(1)Il Trattato tra la Francia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord relativo alla costruzione e all’esercizio, da parte di concessionari privati, di un collegamento fisso sotto la Manica, firmato a Canterbury il 12 febbraio 1986 («trattato di Canterbury»), ha istituito una commissione intergovernativa incaricata di vigilare su tutte le questioni relative alla costruzione e alla gestione del collegamento fisso sotto la Manica («commissione intergovernativa»).
(2)Fino alla fine del periodo di transizione previsto dall’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica (3) («periodo di transizione») la commissione intergovernativa è un organismo al quale diversi Stati membri assegnano compiti riguardanti la sicurezza ferroviaria del collegamento fisso sotto la Manica. A tale riguardo, la commissione intergovernativa costituisce pertanto l’autorità nazionale preposta alla sicurezza ai sensi della direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio (4). In quanto tale, essa applica le disposizioni del diritto dell’Unione in materia di sicurezza e, ai sensi della direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), di interoperabilità ferroviaria.
(3)Alla fine del periodo di transizione, la commissione intergovernativa diventerà un organismo istituito mediante un accordo internazionale tra uno Stato membro, vale a dire la Francia, e un paese terzo, vale a dire il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord («Regno Unito»). Inoltre, e salvo disposizione contraria nell’ambito di un accordo internazionale che vincoli il Regno Unito, il diritto dell’Unione non sarà più applicabile alla parte del collegamento fisso sotto la Manica sottoposta alla giurisdizione del Regno Unito.
(4)Un accordo internazionale con un paese terzo in merito all’applicazione delle norme in materia di sicurezza e di interoperabilità ferroviarie in situazioni transfrontaliere può avere effetti su un settore in larga parte disciplinato dal diritto dell’Unione, in particolare dal regolamento(UE) 2016/796 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) e dalle direttive (UE) 2016/797 e (UE) 2016/798. Un accordo di questo tipo rientra pertanto nella competenza esterna esclusiva dell’Unione. Gli Stati membri possono negoziare o concludere un tale accordo solo se autorizzati dall’Unione, conformemente all’articolo 2, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE). A causa dell’interazione con la legislazione dell’Unione vigente è altresì necessario che tale autorizzazione sia concessa dal legislatore dell’Unione, deliberando secondo la procedura legislativa di cui all’articolo 91 TFUE.
(5)Con lettera datata 16 luglio 2020 la Francia ha richiesto l’autorizzazione dell’Unione a negoziare e concludere con il Regno Unito un accordo internazionale che integri il trattato di Canterbury.
(6)Al fine di garantire un esercizio sicuro ed efficiente del collegamento fisso sotto la Manica, è opportuno mantenere la commissione intergovernativa quale un’unica autorità preposta alla sicurezza competente per l’intera infrastruttura. Considerata la particolare posizione del collegamento fisso sotto la Manica in quanto collegamento ferroviario che comprende un’unica struttura ingegneristica complessa situata in parte nel territorio francese e in parte in quello di un paese terzo, è opportuno autorizzare la Francia a negoziare, firmare e concludere un accordo internazionale con il Regno Unito riguardante l’applicazione delle norme di sicurezza ferroviaria dell’Unione al collegamento fisso sotto la Manica, al fine di mantenere un regime di sicurezza unificato, fatte salve talune condizioni.
(7)La commissione intergovernativa può svolgere il ruolo di autorità nazionale preposta alla sicurezza per la parte del collegamento fisso sotto la Manica sottoposta alla giurisdizione francese a condizione che la direttiva (UE) 2016/798 sia modificata e che siano soddisfatte determinate condizioni.
(8)La commissione intergovernativa dovrebbe applicare le stesse norme all’intero collegamento fisso sotto la Manica. Tali norme dovrebbero essere le disposizioni pertinenti del diritto dell’Unione, in particolare il regolamento (UE) 2016/796 e le direttive (UE) 2016/797 e (UE) 2016/798 come modificati o sostituiti, come pure gli atti adottati sulla base di tali atti giuridici.
(9)In conformità del trattato di Canterbury, le controversie tra la Francia e il Regno Unito in merito all’interpretazione o all’applicazione del medesimo trattato devono essere risolte da un collegio arbitrale. Qualora tali controversie sollevino questioni relative all’interpretazione del diritto dell’Unione, al fine di garantire la corretta applicazione del diritto dell’Unione il collegio arbitrale dovrebbe chiedere alla Corte di giustizia dell’Unione europea («Corte di giustizia») di pronunciarsi in via pregiudiziale su tale questione e dovrebbe essere vincolato a tale pronuncia.
(10)È necessario stabilire norme specifiche in merito all’attuazione del diritto dell’Unione nella parte del collegamento fisso sotto la Manica sottoposta alla giurisdizione francese, al fine di garantire che il diritto dell’Unione sia costantemente applicato in modo corretto e che la Commissione possa sorvegliarne l’applicazione sotto il controllo della Corte di giustizia anche in circostanze di urgenza o nel caso in cui la commissione intergovernativa non rispetti le decisioni del collegio arbitrale. A tal fine la Francia dovrebbe mantenere il diritto di agire unilateralmente, se necessario, per garantire l’integrale, corretta e tempestiva applicazione del diritto dell’Unione alla parte del collegamento fisso sotto la Manica sottoposta alla sua giurisdizione.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.352.01.0004.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A352%3ATOC
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