Regolamento (UE) 2020/1530 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 Ottobre 2020 che modifica la Direttiva 2016/798 per quanto riguarda l’applicazione delle norme di sicurezza e di interoperabilità ferroviarie nel collegamento fisso sotto la Manica.

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Il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 91,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)La direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) impone a ciascuno Stato membro di istituire un’autorità nazionale preposta alla sicurezza,cui incombono i compiti specificati in materia di sicurezza ferroviaria. In conformità di tale direttiva, un organismo nazionale preposto alla sicurezza può essere un organismo istituito unilateralmente dallo Stato membro interessato o, in alternativa, un organismo a cui diversi Stati membri assegnano tali compiti per garantire un regime di sicurezza unificato.

(2)Il trattato tra la Francia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord relativo alla costruzione e all’esercizio, da parte di concessionari privati, di un collegamento fisso sotto la Manica, firmato a Canterbury il 12 febbraio 1986 («trattato di Canterbury»), ha istituito una commissione intergovernativa al fine di vigilare su tutte le questioni relative alla costruzione e all’esercizio del collegamento fisso sotto la Manica («commissione intergovernativa»).

(3)Fino alla fine del periodo di transizione previsto dall’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica (4) («periodo di transizione») tale commissione intergovernativa rappresenta l’autorità nazionale preposta alla sicurezza ai sensi della direttiva (UE) 2016/798, responsabile del collegamento fisso sotto la Manica.

(4)Alla fine del periodo di transizione, la commissione intergovernativa diverrà un organismo istituito mediante un accordo internazionale tra uno Stato membro, vale a dire la Francia, e un paese terzo, vale a dire il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord («Regno Unito»). Salvo disposizione contraria di un accordo internazionale che vincoli il Regno Unito, non sarà più un’autorità nazionale preposta alla sicurezza a norma del diritto dell’Unione e quest’ultimo non sarà più applicabile alla parte del collegamento fisso sotto la Manica sottoposta alla giurisdizione del Regno Unito.

(5)Al fine di garantire un esercizio sicuro ed efficiente del collegamento fisso sotto la Manica, è opportuno mantenere la commissione intergovernativa come unica autorità preposta alla sicurezza, competente per l’intera infrastruttura.

(6)A tal fine, la decisione (UE) 2020/1531 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) autorizza la Francia, a determinate condizioni, a negoziare, firmare e concludere un accordo internazionale, che integri il trattato di Canterbury, in base al quale la commissione intergovernativa sia mantenuta come unica autorità preposta alla sicurezza competente per l’applicazione del diritto dell’Unione nel collegamento fisso sotto la Manica.

(7)A tal fine, dovrebbero essere stabilite norme specifiche riguardanti le autorità specifiche preposte alla sicurezza, nonché i doveri dello Stato membro interessato di adottare tutte le misure necessarie per garantire che il diritto dell’Unione sia costantemente applicato dalla specifica autorità preposta alla sicurezza o, in mancanza, dalla propria autorità nazionale preposta alla sicurezza.

(8)La risoluzione delle controversie in materia di sicurezza ferroviaria tra lo Stato membro interessato e il paese terzo può sollevare questioni relative all’interpretazione del diritto dell’Unione. Di conseguenza, la Corte di giustizia dell’Unione europea dovrebbe essere resa competente a pronunciarsi in via pregiudiziale su tali questioni.

(9)È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva (UE) 2016/798.

(10)Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire garantire l’esercizio sicuro ed efficiente del collegamento fisso sotto la Manica dopo la fine del periodo di transizione, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti dell’azione proposta, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2020.352.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2020%3A352%3ATOC

 

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