Decisione 2020/1495 del Consiglio del 13 Ottobre 2020 sulla posizione da adottarea nome dell’Ue in sede di comitato doganale istituito dall’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea.

conflitto leggi

Il Consiglio dell’Unione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)L’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall’altra (1) («accordo»), è stato concluso dall’Unione si applica a titolo provvisorio dal 1o luglio 2011 ed è entrato in vigore il 13 dicembre 2015.

(2)L’articolo 27 del protocollo dell’accordo relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa («protocollo») stabilisce la procedura per la verifica delle prove dell’origine e i compiti e le responsabilità delle autorità doganali della parte importatrice e della parte esportatrice.

(3)L’articolo 6.16, paragrafo 5, dell’accordo, autorizza il comitato doganale, istituito ai sensi dell’articolo 15.2, paragrafo 1, lettera c), dell’accordo, a formulare le raccomandazioni che considera necessarie per il raggiungimento degli obiettivi comuni e il buon funzionamento dei meccanismi stabiliti nel protocollo.

(4)L’Unione e la Repubblica di Corea hanno individuato la necessità di un’interpretazione comune delle caratteristiche principali della procedura di verifica di cui all’articolo 27 del protocollo, nonché delle diverse fasi di tale procedura. Tale interpretazione comune dovrebbe essere nell’interesse delle autorità doganali incaricate di garantire il rispetto delle norme di origine e di assicurare la parità di trattamento degli operatori economici soggetti alla verifica, sul territorio di ciascuna parte.

(5)L’Unione e la Repubblica di Corea ritengono opportuno che il comitato doganale formuli una raccomandazione ai fini di un’interpretazione comune e di una corretta attuazione della procedura di verifica di cui all’articolo 27 del protocollo.

(6)È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione nel comitato doganale, poiché tale raccomandazione avrà effetti giuridici nell’Unione,

Ha adottato la presente Decisione:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell’Unione nel comitato doganale istituito dall’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall’altra, si basa sul progetto di raccomandazione del comitato doganale (2).

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 13 Ottobre 2020

Per il Consiglio

Il Presidente

M. ROTH.

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.343.01.0020.01.ITA&toc=OJ:L:2020:343:TOC

 

Nb: Ritenete che possiamo migliore le nostre attività, oppure siete soddisfatti?

Cliccando sul link sottostante potrete esprimere, in modo anonimo, una valutazione su Eurokom "Calabria&Europa", Centro Europe Direct di Gioiosa Ionica:

http://occurrence-survey.com/edic-users-satisfaction/page1.php?lang=it

 

together logo en

KARMA Logo

Eurodesk marchio e logo colore

areerurali

readywomen

futuroeuropa

idebate1 idebate2 idebate3

 

philoxenia

 

 

 

latuaeu
scn

 

ASSOCIAZIONE EUROKOM

Sede Legale: Via Cavour 4, 89040 Gerace (RC)

Sede Operativa: Palazzo Amaduri - Gioiosa Ionica (RC)

Servizio

Europe Direct "CalabriaEuropa" Palazzo Amaduri - Piazza Cinque Martiri Gioiosa Ionica (RC)

Tel.Fax: 00 39 0964 1901574

Email: associazioneeurokom@tiscali.it

Sito realizzato con il finanziamento della Commmissione europea - Rappresentanza in Italia Rappresentanza in Italia della Commissione europea

Contatore di visite

Oggi:
40225
Ieri:
39323
Settimana:
218195
Mese:
809161
Totali:
89360121
Oggi è il: 29-11-2024
Il tuo IP è: 18.222.20.30