Il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 3,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (UE) 2019/2236 del Consiglio (1) stabilisce, per il 2020, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero.
(2)Il piano pluriennale per le attività di pesca che sfruttano gli stock demersali nel Mar Mediterraneo occidentale («piano») è stato istituito dal regolamento (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio (2). A norma del suddetto regolamento, le possibilità di pesca per gli stock in questione dovrebbero essere fissate in modo da raggiungere una mortalità per pesca al livello del rendimento massimo sostenibile (MSY) in modo progressivo e incrementale entro il 2020, ove possibile, e al più tardi entro il 1o gennaio 2025.
(3)Ai sensi del regolamento (UE) 2019/1022, è opportuno che le possibilità di pesca siano espresse in termini di sforzo di pesca massimo consentito e fissate in conformità del regime di gestione dello sforzo di pesca di cui al suddetto regolamento. Ogni Stato membro avrebbe dovuto calcolare il livello di riferimento per ciascun gruppo di sforzo di pesca o sottozona geografica come sforzo di pesca medio, espresso in numero di giorni di pesca tra il 1o gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017, e avrebbe dovuto tener conto unicamente delle navi attive in tale periodo. Gli Stati membri hanno dichiarato i dati relativi al livello di riferimento per lo sforzo per i segmenti di flotta e i giorni di pesca.
(4)Nel procedere a stimare il livello di riferimento della riduzione dello sforzo di pesca, la Spagna ha individuato un errore nel calcolo tecnico impiegato per suddividere giorni di pesca tra la pesca costiera e la pesca in profondità nel caso di bordate di pesca di durata superiore a un giorno.
(5)Di conseguenza, è necessario modificare il calcolo del livello di riferimento della Spagna per quanto riguarda lo sforzo di pesca massimo consentito espresso in giorni di pesca. Tale modifica del calcolo non incide sul numero totale di giorni di pesca per la Spagna, né ha implicazioni per altri Stati membri che attuano il piano. Detta modifica è tuttavia necessaria per evitare qualsiasi discrepanza tra la comunicazione della Spagna relativa al suo sforzo di pesca e lo sforzo di pesca stabilito dal regolamento (UE) 2019/2236.
(6)È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2019/2236.
(7)Per motivi di urgenza, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore immediatamente dopo la sua pubblicazione. Il regolamento (UE) 2019/2236 si applica a decorrere dal 1o gennaio 2020. Anche il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere da tale data. Tale applicazione retroattiva non pregiudica i principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento, poiché le possibilità di pesca per i gruppi di sforzo di pesca interessati non sono ancora state esaurite.
Per saperne di più:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.343.01.0003.01.ITA&toc=OJ:L:2020:343:TOC
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