Decisione d’Esecuzione (UE) 2020/1409 della Commissione del 29 Settembre 2020 relativa alle esenzioni dal dazio antidumping esteso applicabile ad alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese a norma del Regolamento (CE) n. 88/97.

conflitto leggi

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l’articolo 13,

visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1379 della Commissione, del 28 agosto 2019, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese esteso alle importazioni di biciclette spedite dall’Indonesia, dalla Malaysia, dallo Sri Lanka, dalla Tunisia, dalla Cambogia, dal Pakistan e dalle Filippine, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarate originarie di tali paesi, a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 (2),

informati gli Stati membri,

considerando quanto segue:

(1)Alle importazioni nell’Unione di alcune parti essenziali di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese («la RPC») si applica un dazio antidumping a seguito dell’estensione del dazio antidumping imposto sulle importazioni di biciclette originarie della RPC dal regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio (3).

(2)A norma dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 71/97 la Commissione ha il potere di adottare le misure necessarie per autorizzare l’esenzione delle importazioni di parti essenziali di biciclette che non eludono il dazio antidumping.

(3)Tali misure di attuazione sono delineate nel regolamento (CE) n. 88/97 della Commissione (4), che stabilisce il sistema di esenzione specifico.

(4)Su tale base la Commissione ha esentato dal dazio esteso varie imprese di assemblaggio di biciclette.

(5)Come previsto all’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 88/97, la Commissione ha pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea gli elenchi successivi dei soggetti esentati (5).

(6)La più recente decisione di esecuzione (UE) 2020/676 della Commissione (6) relativa alle esenzioni a norma del regolamento (CE) n. 88/97 è stata adottata il 18 maggio 2020.

(7)Ai fini della presente decisione si applicano le definizioni di cui all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 88/97.

(8)Il 20 marzo 2017 la Commissione ha ricevuto dalla società tedesca Kenstone Metal Company GmbH («Kenstone») una domanda di esenzione corredata delle informazioni necessarie per stabilirne l’ammissibilità a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 88/97 («il regolamento di esenzione»).

(9)In conformità all’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 88/97 e in attesa di una decisione sul merito della domanda, il pagamento del dazio esteso per quanto riguarda tutte le importazioni di parti essenziali di biciclette dichiarate per l’immissione in libera pratica da Kenstone è stato sospeso a decorrere dalla data in cui la Commissione ha ricevuto la domanda di esenzione.

(10)Al soggetto di cui alla tabella è stato assegnato il codice aggiuntivo TARIC C207, al fine di individuare le importazioni di parti essenziali di biciclette dichiarate per l’immissione in libera pratica e soggette alla sospensione del pagamento del dazio esteso.

Tabella

Codice aggiuntivo TARIC   Nome  Indirizzo   Data di decorrenza

C207   Kenstone Metal Company GmbH   Am Maikamp 8-12,

32 107 Bad Salzuflen, Germania    20.3.2017

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.325.01.0074.01.ITA&toc=OJ:L:2020:325:TOC

 

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