La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
1.Procedura
1.1.Apertura
(1)Il 12 agosto 2019 la Commissione europea («la Commissione») ha aperto un'inchiesta antidumping relativa alle importazioni nell'Unione di determinati fogli e rotoli (coils), di acciai inossidabili, laminati a caldo («i prodotti SSHR» — Stainless steel hot-rolled flat products o «il prodotto oggetto dell'inchiesta»), originari dell'Indonesia, della Repubblica popolare cinese («RPC» o «Cina») e di Taiwan («i paesi interessati») sulla base dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2016/1036. La Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (2) («l'avviso di apertura»).
(2)La Commissione ha aperto l'inchiesta in seguito a una denuncia presentata il 28 giugno 2019 dalla European Steel Association («Eurofer» o «il denunciante») per conto di quattro produttori dell'Unione che rappresentano la totalità della produzione dell'Unione del prodotto oggetto dell'inchiesta. La denuncia conteneva elementi di prova dell'esistenza del dumping da parte dei paesi interessati e del conseguente pregiudizio notevole sufficienti a giustificare l'apertura dell'inchiesta.
1.2.Registrazione
(3)Con il regolamento di esecuzione (UE) 2020/104 (3) la Commissione ha disposto la registrazione delle importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta originario e spedito dai paesi interessati. La registrazione delle importazioni è terminata in concomitanza con l'entrata in vigore delle misure provvisorie di cui al considerando 5.
1.3.Provvedimenti provvisori
(4)In conformità dell'articolo 19 bis del regolamento di base, il 18 marzo 2020 la Commissione ha trasmesso alle parti una sintesi dei dazi proposti e il calcolo dettagliato dei margini di dumping e dei margini sufficienti per eliminare il pregiudizio arrecato all'industria dell'Unione. Le parti interessate sono state invitate a presentare osservazioni sulla correttezza dei calcoli entro tre giorni lavorativi. Alla luce delle osservazioni ricevute, sono stati rettificati i calcoli di un produttore esportatore taiwanese. Le osservazioni presentate dai produttori esportatori indonesiani e cinesi non hanno condotto a modifiche nei calcoli.
(5)L'8 aprile 2020 la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni nell'Unione di prodotti SSHR originari dell'Indonesia, della RPC e di Taiwan mediante il regolamento di esecuzione (UE) 2020/508 della Commissione (4) («il regolamento provvisorio»).
(6)Come indicato al considerando 27 del regolamento provvisorio, l'inchiesta sul dumping e sul pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o luglio 2018 e il 30 giugno 2019 (il «periodo dell'inchiesta» o «PI»), mentre l'esame delle tendenze utili per valutare il pregiudizio ha riguardato il periodo dal 1o gennaio 2016 alla fine del periodo dell'inchiesta (il «periodo in esame»).
1.4.Fase successiva della procedura
(7)In seguito alla divulgazione dei principali fatti e considerazioni sulla base dei quali è stato istituito un dazio antidumping provvisorio («divulgazione provvisoria delle informazioni»), il denunciante, un utilizzatore del prodotto in esame, un'associazione di importatori, due produttori esportatori indonesiani, tre produttori esportatori cinesi e due produttori esportatori taiwanesi, nonché il governo della RPC e il governo dell'Indonesia, hanno presentato comunicazioni scritte sulle risultanze provvisorie entro il termine previsto dall'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento provvisorio.
(8)Le parti che ne hanno fatto richiesta hanno avuto la possibilità di essere sentite. Si sono tenute audizioni con il denunciante il 5 maggio 2020 e con il produttore esportatore Walsin Lihwa Co. («Walsin») il 22 aprile 2020. Il 19 maggio 2020 la Commissione ha inviato a un produttore dell'Unione un'ulteriore divulgazione finale relativa al suo calcolo individuale del prezzo indicativo. Il 25 maggio 2020 sono pervenute osservazioni in seguito a tale ulteriore divulgazione finale.
(9)La Commissione ha informato tutte le parti interessate dei principali fatti e considerazioni in base ai quali intendeva istituire un dazio antidumping definitivo sulle importazioni nell'Unione di prodotti SSHR originari dell'Indonesia, della Repubblica popolare cinese e di Taiwan («la divulgazione finale delle informazioni»). Alle parti è stato concesso un periodo di tempo entro il quale potevano presentare osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni.
(10)Sono pervenute osservazioni dal governo della RPC e dal governo dell'Indonesia, da due produttori esportatori indonesiani, due produttori esportatori cinesi e un produttore esportatore taiwanese, dal denunciante e da un utilizzatore. Al denunciante sono state concesse due audizioni, una con i servizi della Commissione e l'altra, il 12 agosto 2020, in presenza del consigliere-auditore. In seguito a tale audizione, il denunciante ha ricevuto un'ulteriore divulgazione finale relativa a un elemento dell'analisi concernente l'effetto sulle catene di approvvigionamento per le società dell'Unione, nel contesto della verifica dell'interesse dell'Unione di cui all'articolo 7, paragrafo 2 ter, del regolamento di base (cfr. la sezione 6.2.3.3). Inoltre, alla luce delle osservazioni ricevute, è stata fornita un'ulteriore divulgazione finale in relazione ai calcoli dell'undercutting e dell'underselling ai produttori esportatori cinesi Fujian Fuxin Special Steel Co., Ltd («FSS») e Shanxi Taigang Stainless Steel Co., Ltd («STSS»). È stata inoltre inviata un'ulteriore divulgazione finale con un calcolo riveduto del margine di dumping a FSS, poiché la Commissione ha accettato l'argomentazione della società indicata al considerando 143.
1.5.Campionamento
(11)In assenza di osservazioni sul campionamento, sono stati confermati i considerando da 9 a 19 del regolamento provvisorio.
1.6.Periodo dell'inchiesta e periodo in esame
(12)In assenza di osservazioni in merito al periodo dell'inchiesta e al periodo in esame, è stato confermato il considerando 26 del regolamento provvisorio.
1.7.Completezza della divulgazione provvisoria e finale delle informazioni
Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.325.01.0026.01.ITA&toc=OJ:L:2020:325:TOC
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