Il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)La convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell’Atlantico nord-orientale (1) («convenzione NEAFC») è stata approvata con decisione 81/608/CEE del Consiglio (2) ed è entrata in vigore il 17 marzo 1982.
(2)La convenzione NEAFC si applica attualmente al Regno Unito in virtù del fatto che l’Unione ne è parte contraente; l’articolo 20, paragrafo 4, della medesima esclude l’adesione da parte di Stati membri dell’Unione alla convenzione.
(3)Ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 4, della convenzione NEAFC, qualsiasi Stato può aderire alla convenzione sempre che la richiesta di adesione di detto Stato sia approvata dai tre quarti di tutte le parti contraenti entro novanta giorni dalla data della notifica da parte del depositario del ricevimento della richiesta.
(4)L’8 gennaio 2019 il Regno Unito ha presentato una richiesta di adesione alla convenzione NEAFC quale parte contraente. Lo stesso giorno il depositario ne ha dato notifica alla Commissione.
(5)Il 25 marzo 2019 il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2019/510 (3). La decisione era favorevole all’adesione del Regno Unito alla convenzione NEAFC ed è stata adottata al fine di anticipare il caso in cui il Regno Unito uscisse dall’Unione senza un accordo di recesso. La decisione (UE) 2019/510 ha pertanto autorizzato la Commissione a notificare la posizione dell’Unione solo nel caso in cui non fosse stato concluso un accordo di recesso.
(6)La richiesta di adesione del Regno Unito non ha ottenuto la necessaria approvazione dal numero necessario delle parti contraenti della convenzione NEAFC poiché il quorum dei tre quarti non è stato raggiunto.
(7)Ai sensi dell’articolo 129, paragrafo 4, dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica («accordo di recesso») (4), durante il periodo di transizione il Regno Unito può negoziare, firmare e ratificare gli accordi internazionali cui ha aderito a proprio nome negli ambiti di competenza esclusiva dell’Unione, purché tali accordi non entrino in vigore né si applichino durante il periodo di transizione, salvo autorizzazione dell’Unione. La decisione (UE) 2020/135 del Consiglio (5) stabilisce le condizioni e la procedura che presiedono a dette autorizzazioni.
(8)Con lettera del 3 aprile 2020, il Regno Unito ha notificato alla Commissione la sua intenzione di acconsentire autonomamente a essere vincolato dalla convenzione NEAFC durante il periodo di transizione. Il 6 luglio 2020, il Regno Unito ha presentato una nuova richiesta di adesione a detta convenzione, volta ad ottenere un’adesione i cui effetti decorrerebbero durante il periodo di transizione coerentemente con l’accordo di recesso.
(9)La decisione di esecuzione (UE) 2020/1305 del Consiglio (6) autorizza il Regno Unito ad acconsentire autonomamente a essere vincolato dalla convenzione NEAFC, essendo soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 3, paragrafo 1, della decisione (UE) 2020/135.
(10)Ai sensi degli articoli 56, 63 e 116 della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (7) (UNCLOS), il Regno Unito ha interessi di pesca legittimi nella zona disciplinata dalla convenzione NEAFC (alto mare) come Stato costiero, in quanto le acque della sua zona economica esclusiva rientrano nella zona di detta convenzione.
(11)Onde impedire attività di pesca non sostenibili, è nell’interesse dell’Unione che il Regno Unito cooperi nella gestione degli stock di interesse comune nel pieno rispetto delle disposizioni della convenzione UNCLOS e dell’accordo ai fini dell’applicazione delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori (8) (UNFSA), o di qualunque altro accordo internazionale o norma di diritto internazionale.
(12)Ai sensi dell’articolo 63, paragrafo 2, dell’UNCLOS e dell’articolo 8 dell’UNFSA, quando lo stesso stock o più stock di specie associate si trovano contemporaneamente nella zona economica esclusiva e in un’area esterna ad essa adiacente, lo Stato costiero e gli Stati che sfruttano tali stock situati nell’area adiacente devono concordare le misure necessarie per la conservazione di detti stock nell’area adiacente. Tale cooperazione può essere istituita nell’ambito di organizzazioni regionali di gestione della pesca. L’adesione alla convenzione NEAFC permetterà al Regno Unito di cooperare per quanto riguarda le misure di gestione della pesca necessarie, al fine di garantire che l’esercizio delle attività di pesca si traduca in uno sfruttamento sostenibile dello stock o degli stock interessati.
(13)L’adesione ancor prima della scadenza del periodo di transizione consentirebbe al Regno Unito di dare piena efficacia agli obblighi derivanti dall’UNCLOS in relazione alle misure di conservazione e di gestione i cui effetti decorreranno dal momento in cui il periodo di transizione giungerà al termine e il diritto dell’Unione cesserà di applicarsi ad esso. È pertanto nell’interesse dell’Unione approvare la richiesta di adesione alla convenzione NEAFC presentata dal Regno Unito entro la data di scadenza del periodo di notifica di cui all’articolo 20, paragrafo 4, della convenzione NEAFC.
(14)A fini di chiarezza certezza del diritto è opportuno abrogare la decisione (UE) 2019/510,
Ha adottato la presente Decisione:
Articolo 1
1.La posizione da adottare a nome dell’Unione nell’ambito della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell’Atlantico nord-orientale («convenzione NEAFC») è quella di approvare la richiesta di adesione del Regno Unito alla convenzione NEAFC.
2.La Commissione è autorizzata a notificare al depositario della convenzione NEAFC la posizione dell’Unione entro la data di scadenza del periodo di notifica di cui all’articolo 20, paragrafo 4, della convenzione NEAFC.
Articolo 2
La decisione (UE) 2019/510 è abrogata.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione.
Fatto a Bruxelles, il 21 Settembre 2020
Per il Consiglio
La Presidente
J. KLOECKNER
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.311.01.0008.01.ITA&toc=OJ:L:2020:311:TOC
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