Il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)La convenzione sul commercio dei cereali del 1995 («convenzione»), è stata conclusa dall’Unione con la decisione 96/88/CE del Consiglio (1), ed è entrata in vigore il 1o luglio 1995. La convenzione è stata conclusa per un periodo di tre anni.
(2)A norma dell’articolo 33 della convenzione, il consiglio internazionale dei cereali può prorogare la convenzione per periodi successivi non superiori a due anni. Dalla sua conclusione, la convenzione è stata regolarmente prorogata per periodi successivi di due anni. Prorogata da ultimo con decisione del consiglio internazionale dei cereali del 10 giugno 2019 (2), la convenzione rimarrà in vigore fino al 30 giugno 2021.
(3)Ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 2, della convenzione, i governi di tutti gli Stati possono aderirvi alle condizioni che il consiglio internazionale dei cereali ritenga appropriate.
(4)Il 9 aprile 2020 il Regno Unito ha formalmente chiesto di aderire alla convenzione a decorrere dal 1o gennaio 2021.
(5)Il Regno Unito è un importante produttore di cereali, in particolare di orzo e frumento. Se è approvata la sua domanda di aderire alla convenzione e, di conseguenza, è autorizzata la sua partecipazione al consiglio internazionale dei cereali, il Regno Unito sarà un membro importatore ai sensi dell’articolo 12 della convenzione. Poiché l’Unione è un membro esportatore, l’adesione del Regno Unito non avrà alcuna conseguenza sul numero di voti assegnati all’Unione ai fini della votazione ai sensi dell’articolo 12 della convenzione. Tuttavia l’adesione del Regno Unito ridurrà, a decorrere dall’anno finanziario 2021/2022, il numero di voti assegnati all’Unione ai sensi dell’articolo 11 della convenzione, che determina la quota dei membri.
(6)È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di consiglio internazionale dei cereali e approvare l’adesione del Regno Unito alla convenzione a condizione che l’adesione non abbia effetto e che la convenzione non sia applicata a titolo provvisorio al Regno Unito prima della scadenza del periodo di transizione di cui all’articolo 126 dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica (3),
Ha adottato la presente Decisione:
Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di consiglio internazionale dei cereali è di approvare l’adesione del Regno Unito alla convenzione sul commercio dei cereali del 1995, a condizione che l’adesione non abbia effetto e che la convenzione non sia applicata a titolo provvisorio al Regno Unito prima della scadenza del periodo di transizione di cui all’articolo 126 dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 21 Settembre 2020
Per il Consiglio
Il Presidente
J. KLOECKER.
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.311.01.0006.01.ITA&toc=OJ:L:2020:311:TOC
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