Decisione d’Esecuzione (UE) 2020/1305 del Consiglio del 18 Settembre 2020 relativa all’autorizzazione del Regno Unito ad acconsentire autonomamente a essere vincolato da taluni accordi internazionali.

Il Consiglio dell’Unione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la decisione (UE) 2020/135 del Consiglio, del 30 gennaio 2020, relativa alla conclusione dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica (1), in particolare l’articolo 3, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)L’articolo 129, paragrafo 1, dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica (2) («accordo di recesso») stabilisce che, durante il periodo di transizione, il Regno Unito è vincolato dagli obblighi derivanti dagli accordi internazionali conclusi dall’Unione, dagli Stati membri a nome dell’Unione o dall’Unione e dagli Stati membri congiuntamente.

(2)A norma dell’articolo 129, paragrafo 3, dell’accordo di recesso, in virtù del principio di leale cooperazione, durante il periodo di transizione il Regno Unito è tenuto ad astenersi da qualunque azione o iniziativa che rischi di ledere gli interessi dell’Unione, in particolare nell’ambito di organizzazioni, agenzie, conferenze o consessi internazionali di cui il Regno Unito è parte a sé stante.

(3)A norma dell’articolo 129, paragrafo 4, dell’accordo di recesso, durante il periodo di transizione il Regno Unito può negoziare, firmare e ratificare gli accordi internazionali cui ha aderito a proprio nome negli ambiti di competenza esclusiva dell’Unione, purché tali accordi non entrino in vigore né si applichino durante il periodo di transizione, salvo autorizzazione dell’Unione.

(4)La decisione (UE) 2020/135 stabilisce le condizioni e la procedura che presiedono a dette autorizzazioni.

(5)A norma dell’articolo 3, paragrafo 1, della decisione (UE) 2020/135, il Consiglio può autorizzare il Regno Unito ad acconsentire autonomamente a essere vincolato da un accordo internazionale che entri in vigore o divenga applicabile durante il periodo di transizione in un ambito di competenza esclusiva dell’Unione.

(6)Il 3 aprile 2020 il Regno Unito ha comunicato alla Commissione l’intenzione di acconsentire autonomamente a essere vincolato da cinque accordi internazionali, che istituiscono cinque organizzazioni regionali di gestione della pesca («ORGP»), destinati ad essere applicati durante il periodo di transizione nel settore della pesca, che rientra nella competenza esterna esclusiva dell’Unione. Tali accordi sono: la convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell’Atlantico nord-orientale (3) che istituisce la Commissione per la pesca nell’Atlantico nord-orientale (NEAFC); la convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell’Atlantico nord-occidentale (4) che istituisce l’Organizzazione della pesca nell’Atlantico nord-occidentale (NAFO); la convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico (5) che istituisce la Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico (ICCAT); l’accordo che istituisce la Commissione per il tonno dell’Oceano Indiano (6) (IOTC); e la convenzione per la conservazione del salmone nell’Atlantico settentrionale (7) che istituisce l’Organizzazione per la conservazione del salmone dell’Atlantico settentrionale (NASCO).

(7)Il Regno Unito giustifica il proprio interesse ad aderire a tali accordi durante il periodo di transizione sulla base degli articoli 63 e 64 della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (8) («UNCLOS») e degli articoli 7 e 8 dell’accordo delle Nazioni Unite ai fini dell’applicazione delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori (9) («UNFSA»), in particolare degli obblighi dell’Unione e del Regno Unito di cooperare attraverso organizzazioni regionali adeguate nella conservazione e nella gestione degli stock condivisi. Il Regno Unito ritiene di non poter dare, al pari dell’Unione, piena attuazione a tali obblighi a meno che esso, durante il periodo di transizione, non sia in grado di cooperare in modo indipendente con l’Unione e gli altri Stati coinvolti su questioni che lo interessano in quanto Stato costiero indipendente e Stato peschiero, dopo la fine del periodo di transizione. Il Regno Unito intende quindi partecipare, durante il periodo di transizione, alle discussioni sulle decisioni in materia di gestione della pesca i cui effetti decorrano dopo la fine del periodo di transizione.

(8)Con lettera del 3 aprile 2020 il Regno Unito ha dimostrato un interesse specifico a che gli accordi internazionali in questione si applichino già durante il periodo di transizione. È quindi soddisfatta la condizione di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), della decisione (UE) 2020/135.

(9)I cinque accordi internazionali in questione sono compatibili con il diritto dell’Unione applicabile al Regno Unito e nel Regno Unito conformemente all’articolo 127, paragrafo 1, dell’accordo di recesso e agli obblighi di cui all’articolo 129, paragrafo 1, del medesimo accordo. Sono quindi soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), della decisione (UE) 2020/135.

(10)Il Regno Unito ha anche confermato che la sua adesione a tali accordi internazionali che istituiscono le ORGP non lederebbe gli interessi dell’Unione. Esso intende partecipare solo a riunioni relative a questioni riguardanti misure con effetto dopo la fine del periodo di transizione. In particolare, l’adesione del Regno Unito a tali ORGP a proprio nome durante il periodo di transizione non rischia di compromettere il conseguimento degli obiettivi dell’azione esterna dell’Unione nel settore della politica comune della pesca né di ledere altrimenti gli interessi dell’Unione. Pertanto, la condizione di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), della decisione (UE) 2020/135 è soddisfatta.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.305.01.0027.01.ITA&toc=OJ:L:2020:305:TOC

 

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