Regolamento d’Esecuzione 2020/1292 della Commissione del 15 Settembre 2020 recante misure volte ad impedire l’ingresso nell’Unione di Agrilus planipennis Fairmaire dall’Ucraina e che modifica l’allegato XI del Regolamento d’Esecuzione (UE) 2019/2072.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 41, paragrafo 2, e l’articolo 72, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)L’organismo nocivo Agrilus planipennis Fairmaire («l’organismo nocivo specificato») figura nell’elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione di cui all’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione (2). È inoltre elencato come organismo nocivo prioritario nel regolamento delegato (UE) 2019/1702 della Commissione (3).

(2)L’allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 stabilisce le prescrizioni, in relazione all’organismo nocivo specificato, per l’importazione di determinati tipi di piante, legname e corteccia separata dal tronco dai paesi terzi in cui detto organismo nocivo è presente. A norma dell’allegato XI, parte A, del suddetto regolamento sono richiesti certificati fitosanitari per l’introduzione nell’Unione delle suddette piante e dei suddetti prodotti vegetali provenienti dai rispettivi paesi terzi di origine.

(3)Nel novembre 2019 l’Ucraina ha confermato la prima scoperta ufficiale dell’organismo nocivo specificato nel suo territorio.

(4)L’Ucraina non figura nell’elenco di paesi terzi dai quali sono consentite le importazioni nel territorio dell’Unione a norma dell’allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072. Dovrebbero pertanto essere adottate misure specifiche per impedire la possibile introduzione nell’Unione dell’organismo nocivo specificato presente su taluni tipi di piante, legname e corteccia separata dal tronco dall’Ucraina.

(5)Tenuto conto del rischio fitosanitario rappresentato dall’organismo nocivo specificato, le piante, il legname e la corteccia separata dal tronco noti come ospiti del medesimo, quando sono introdotti nell’Unione, dovrebbero essere accompagnati da un certificato fitosanitario contenente una dichiarazione supplementare che attesti che sono originari di una zona indenne dall’organismo nocivo specificato. Tale dichiarazione supplementare dovrebbe essere redatta conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie e trasmessa anticipatamente alla Commissione. Alcuni tipi di legname dovrebbero essere importati solo se è stato effettuato un trattamento appropriato o la rimozione della corteccia e parte dell’alburno esterno, al fine di garantire un livello più elevato di protezione fitosanitaria.

(6)Poiché lo status dell’organismo nocivo specificato in Ucraina necessita di conferma ulteriore, si dovrebbero ottenere dati tecnici e scientifici supplementari per valutare il rischio fitosanitario che esso rappresenta per l’Unione. Tali dati devono essere ottenuti anche in relazione alla sua presenza in altri paesi terzi, al fine di aggiornare le rispettive misure elencate nell’allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072. Le misure stabilite nel presente regolamento dovrebbero pertanto essere riesaminate quanto prima.

(7)Anche l’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 dovrebbe essere modificato, affinché sia richiesto un certificato fitosanitario per l’introduzione dall’Ucraina nell’Unione delle rispettive piante e dei rispettivi prodotti vegetali.

(8)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

Ha adottato il presente Regolamento:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce misure volte a impedire l’ingresso nell’Unione dell’organismo nocivo Agrilus planipennis Fairmaire dall’Ucraina.

Articolo 2

Introduzione nell’Unione di piante, legname e corteccia separata dal tronco originari dell’Ucraina

Le piante, il legname e la corteccia separata dal tronco originari dell’Ucraina sono introdotti nell’Unione solo se conformi alle rispettive misure elencate nell’allegato.

Articolo 3

Modifica dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072

L’allegato XI, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 è così modificato:

a)Al punto 3, alla voce «Fraxinus L., Juglans L., Pterocarya Kunth e Ulmus davidiana Planch.», il testo della terza colonna è sostituito da «Canada, Cina, Giappone, Mongolia, Repubblica di Corea, Repubblica popolare democratica di Corea, Russia, Stati Uniti, Taiwan e Ucraina»;

b)Al punto 11, alla voce «Fraxinus L., Juglans L., Pterocarya Kunth e Ulmus davidiana Planch.», il testo della terza colonna è sostituito da «Canada, Cina, Giappone, Mongolia, Repubblica di Corea, Repubblica popolare democratica di Corea, Russia, Stati Uniti, Taiwan e Ucraina»;

c)Al punto 12, alla voce «Fraxinus L., Juglans L., Pterocarya Kunth e Ulmus davidiana Planch., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale», il testo della terza colonna è sostituito da «Canada, Cina, Giappone, Mongolia, Repubblica di Corea, Repubblica popolare democratica di Corea, Russia, Stati Uniti, Taiwan e Ucraina».

Articolo 4

Riesame delle misure provvisorie

Le misure stabilite nel presente regolamento sono intese ad affrontare rischi fitosanitari che non sono valutati in modo esaustivo e hanno carattere temporaneo.

Tali misure sono riesaminate quanto prima e comunque entro un anno dalla data di adozione del presente regolamento.

Articolo 5

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 Settembre 2020

Per la Commissione

La Presidente

Ursula VON DER LEYEN

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.302.01.0020.01.ITA&toc=OJ:L:2020:302:TOC

 

Nb: Ritenete che possiamo migliore le nostre attività, oppure siete soddisfatti?

Cliccando sul link sottostante potrete esprimere, in modo anonimo, una valutazione su Eurokom "Calabria&Europa", Centro Europe Direct di Gioiosa Ionica:

http://occurrence-survey.com/edic-users-satisfaction/page1.php?lang=it

 

together logo en

KARMA Logo

Eurodesk marchio e logo colore

areerurali

readywomen

futuroeuropa

idebate1 idebate2 idebate3

 

philoxenia

 

 

 

latuaeu
scn

 

ASSOCIAZIONE EUROKOM

Sede Legale: Via Cavour 4, 89040 Gerace (RC)

Sede Operativa: Palazzo Amaduri - Gioiosa Ionica (RC)

Servizio

Europe Direct "CalabriaEuropa" Palazzo Amaduri - Piazza Cinque Martiri Gioiosa Ionica (RC)

Tel.Fax: 00 39 0964 1901574

Email: associazioneeurokom@tiscali.it

Sito realizzato con il finanziamento della Commmissione europea - Rappresentanza in Italia Rappresentanza in Italia della Commissione europea

Contatore di visite

Oggi:
2030
Ieri:
17266
Settimana:
163651
Mese:
794163
Totali:
87100819
Oggi è il: 06-09-2024
Il tuo IP è: 3.139.237.144