Regolamento d’Esecuzione (UE) 2020/1249 della Commissione del 2 Settembre 2020 che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal Regolamento d’Esecuzione (UE) 2019/1267.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea («il regolamento di base»), in particolare l’articolo 13, paragrafo 3, e l’articolo 14, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

1.Procedura

1.1.Misure in vigore

(1)Con il regolamento (CE) n. 260/2007 (2) («il regolamento iniziale») il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di elettrodi di tungsteno («ET») originari della Repubblica popolare cinese («Cina»). I dazi antidumping individuali in vigore sono compresi tra il 17 % e il 41 %. Tutti gli altri produttori esportatori sono soggetti a un dazio antidumping definitivo del 63,5 %. Dette misure sono denominate in appresso «le misure iniziali» e l’inchiesta che ha condotto all’istituzione delle misure mediante il regolamento iniziale è denominata in appresso «l’inchiesta iniziale».

(2)A seguito di un riesame in previsione della scadenza («il primo riesame in previsione della scadenza»), con il regolamento di esecuzione (UE) n. 508/2013 (3) il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di ET originari della Cina.

(3)Nel 2019, in seguito a un altro riesame in previsione della scadenza («l’ultimo riesame in previsione della scadenza»), con il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1267 (4) la Commissione ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di ET originari della Cina al livello delle misure iniziali. Tali misure sono denominate «le misure in vigore».

1.2.Apertura d’ufficio

(4)La Commissione disponeva di elementi di prova sufficienti a far ritenere che le misure antidumping sulle importazioni di ET originari della Cina fossero eluse mediante l’importazione di ET spediti dall’India, dal Laos e dalla Thailandia, indipendentemente dal fatto che fossero o no dichiarati originari dell’India, del Laos o della Thailandia.

(5)I dati comunicati dagli Stati membri a norma dell’articolo 14, paragrafo 6, del regolamento di base indicavano una notevole modificazione della configurazione degli scambi riguardanti le esportazioni dalla Cina, dall’India, dal Laos e dalla Thailandia nell’Unione a seguito dell’inchiesta iniziale, suggerendo la possibilità che ciò fosse causato dall’istituzione delle misure sugli ET. Tale modificazione appariva priva di una sufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all’istituzione delle misure. Detta modificazione sembrava infatti derivare dal trasbordo attraverso l’India, il Laos e la Thailandia del prodotto in esame originario della Cina e destinato all’Unione poiché, secondo le risultanze dell’ultimo riesame in previsione della scadenza (5), non sono presenti impianti per la produzione di ET in nessuno dei paesi sospettati di praticare l’elusione delle misure.

(6)Inoltre, in base ai dati di cui dispone la Commissione, gli effetti riparatori delle misure in vigore risultavano indeboliti sia in termini di quantitativi che di prezzi.

(7)Infine, in base ai dati di cui dispone la Commissione, gli ET spediti dall’India, dal Laos e dalla Thailandia erano oggetto di dumping rispetto al valore normale stabilito nell’ultimo riesame in previsione della scadenza.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.290.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2020:290:TOC

 

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