(Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 207 del 30 Giugno 2020)
Pagina 7, articolo 2, punto 4) (paragrafo 3 del nuovo articolo 14)
anziché:
«3.In deroga al paragrafo 2, i pescherecci di cui al paragrafo 2 possono pescare nelle zone di cui al paragrafo 1 purché soddisfino …»,
leggasi:
«3.In deroga al paragrafo 2, i pescherecci di cui al paragrafo 2 possono pescare nelle zone di cui a detto paragrafo purché soddisfino …».
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