La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio, dell’8 febbraio 1993, che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari (1), in particolare l’articolo 2, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione (2) definisce i tenori massimi di idrocarburi policiclici aromatici (IPA) negli alimenti, compresi carni affumicate e prodotti a base di carne affumicati nonché pesce affumicato e prodotti della pesca affumicati.
(2)In applicazione di tale regolamento i tenori massimi di IPA dovrebbero essere fissati al livello più basso ragionevolmente ottenibile (ALARA) in base alle buone pratiche di fabbricazione, agricole e della pesca. Nel 2011 i dati relativi a pesce e carne affumicati hanno dimostrato che era possibile ottenere tenori massimi più bassi. In alcuni casi tuttavia è stato necessario adeguare la tecnologia di affumicatura. Per le carni e i prodotti a base di carne affumicati, nonché per il pesce e i prodotti della pesca affumicati, è stato pertanto concesso un periodo transitorio di tre anni prima dell’applicazione dei tenori massimi più bassi a decorrere dal 1o settembre 2014.
(3)Nonostante l’applicazione di buone pratiche di affumicatura, nel 2014 è stato tuttavia stabilito che non era possibile raggiungere tenori più bassi di IPA in Irlanda, Spagna, Croazia, Cipro, Lettonia, Polonia, Portogallo, Romania, Repubblica slovacca, Finlandia, Svezia e Regno Unito per taluni carni e prodotti a base di carne affumicati in modo tradizionale e in Irlanda, Lettonia, Romania, Finlandia, Svezia e Regno Unito per taluni pesci e prodotti della pesca affumicati in modo tradizionale. In questi casi non è stato possibile adeguare le pratiche di affumicatura al fine di rispettare i tenori massimi di IPA più bassi senza alterare significativamente le caratteristiche organolettiche dell’alimento.
(4)In base alle considerazioni di cui sopra e conformemente all’articolo 7, paragrafi 6 e 7, del regolamento (CE) n. 1881/2006, una deroga temporanea all’applicazione dei tenori massimi di IPA più bassi a decorrere dal 1o settembre 2014 è stata concessa agli Stati membri interessati per consentire la commercializzazione sul loro mercato di carni e prodotti a base di carne affumicati in modo tradizionale e/o pesce e prodotti della pesca affumicati in modo tradizionale, affumicati all’interno dei loro territori e destinati al consumo nel loro territorio. I tenori massimi applicabili prima del 1o settembre 2014 hanno continuato ad essere applicati a tali prodotti affumicati. Tale deroga riguardava in genere le carni e i prodotti a base di carne affumicati e/o il pesce e i prodotti della pesca affumicati senza l’indicazione delle denominazioni specifiche degli alimenti.
(5)Conformemente all’articolo 7, paragrafi 6 e 7, del regolamento (CE) n. 1881/2006, i rispettivi Stati membri hanno continuato a monitorare la presenza di IPA in tali prodotti e hanno istituito programmi al fine di attuare buone pratiche di affumicatura ove possibile. La situazione è stata inoltre riesaminata nel 2018 sulla base delle informazioni dettagliate fornite dagli Stati membri interessati, tra cui i dati di monitoraggio della presenza di IPA nelle carni e nei prodotti a base di carne affumicati in modo tradizionale e nel pesce e nei prodotti della pesca affumicati in modo tradizionale, nonché dei dati sull’attuazione delle buone pratiche di affumicatura e sulle alterazioni delle caratteristiche organolettiche. A seguito di una valutazione dettagliata delle informazioni fornite si è concluso che non era possibile conseguire livelli più bassi di IPA modificando le pratiche di affumicatura entro i limiti di quanto è economicamente realizzabile e possibile senza alterare le caratteristiche organolettiche tipiche di talune carni e prodotti a base di carne affumicati in modo tradizionale in Irlanda, Spagna, Croazia, Cipro, Polonia, Portogallo, Repubblica slovacca, Finlandia e Svezia e di taluni pesci e prodotti della pesca affumicati in modo tradizionale in Lettonia, Finlandia e Svezia. Di conseguenza è opportuno concedere una deroga a tempo indeterminato per la produzione e il consumo locali di taluni carni e prodotti a base di carne affumicati in modo tradizionale e pesci e prodotti della pesca affumicati in modo tradizionale in tali Stati membri.
(6)Inoltre è stato riscontrato che alcuni alimenti di origine vegetale in polvere, utilizzati per la preparazione di bevande, contengono tenori elevati di IPA dovuti a pratiche inadeguate di essiccazione applicate a tali polveri. Dato che gli IPA sono agenti cancerogeni genotossici, al fine di garantire un livello elevato di protezione della salute umana è necessario stabilire un tenore massimo di IPA in tali polveri, che può essere ottenuto applicando buone pratiche di essiccazione.
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