La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all’allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE (1), in particolare l’articolo 17, paragrafo 3,
vista la direttiva 2009/156/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi (2), in particolare l’articolo 2, lettera i), l’articolo 12, paragrafi 1, 4 e 5, l’articolo 13, paragrafo 2, gli articoli 15 e 16 e l’articolo 19, lettere a) e b),
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 della Commissione (3) stabilisce l’elenco dei paesi terzi e delle parti del territorio dei paesi terzi da cui è autorizzata l’introduzione nell’Unione di equidi e di loro sperma, ovuli ed embrioni. Esso fissa inoltre le norme zoosanitarie e di certificazione veterinaria applicabili a tali partite.
(2)La direttiva 2009/156/CE definisce le condizioni di polizia sanitaria che disciplinano le importazioni di equidi nell’Unione. Essa dispone che gli equidi importati nell’Unione debbano provenire da un paese terzo indenne da peste equina.
(3)La direttiva 92/65/CEE stabilisce le norme di polizia sanitaria che disciplinano le importazioni nell’Unione di sperma, ovuli e embrioni di equidi. Essa prevede che possano essere importati nell’Unione solo i prodotti provenienti da un paese terzo o da una parte del territorio di un paese terzo figurante in un elenco di paesi terzi redatto conformemente alla stessa direttiva.
(4)Le norme specifiche per i controlli ufficiali delle partite di animali e di materiale germinale in transito attraverso l’Unione, compresi gli equidi e il loro materiale germinale, sono stabilite nel regolamento delegato (UE) 2019/2124 della Commissione (4).
(5)Il 1o settembre 2020 il dipartimento dei Servizi veterinari della Malaysia ha confermato l’esito positivo di un test per la ricerca del genoma del virus della peste equina eseguito su campioni prelevati da cavalli nello Stato di Terengganu, nel nord-est della penisola malese, ad almeno 60 km dal confine con la Thailandia. Il dipartimento dei Servizi veterinari della Malaysia ha debitamente dichiarato di effettuare controlli sui movimenti di cavalli su tutto il territorio nazionale e ne ha informato l’Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE).
(6)L’ingresso nell’Unione di equidi e di materiale germinale di equidi provenienti dalla penisola malese non dovrebbe più essere autorizzato. È quindi opportuno modificare la voce relativa alla Malaysia nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2018/659, in modo che l’ingresso nell’Unione di equidi e di materiale germinale di equidi dalla penisola malese non sia più autorizzato.
(7)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2018/659.
(8)In considerazione dei rischi per la sanità animale, la modifica della voce relativa alla Malaysia nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 dovrebbe prendere effetto il prima possibile.
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