La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2019/631 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 delle autovetture nuove e dei veicoli commerciali leggeri nuovi e che abroga i regolamenti (CE) n. 443/2009 e (UE) n. 510/2011 (1), in particolare l’articolo 11, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1)Il 19 dicembre 2019 i costruttori Toyota Motor Europe, Opel Automobile GmbH-PSA, FCA Italy SpA, Automobiles Citroën, Automobiles Peugeot, PSA Automobiles SA, Audi AG, Ford-Werke GmbH, Jaguar Land Rover Ltd., Hyundai Motor Europe Technical Center GmbH, Škoda Auto a.s., BMW AG, Renault SA, Honda Motor Europe Ltd, Volkswagen AG e Volkswagen AG Nutzfahrzeuge, hanno presentato congiuntamente una domanda di approvazione («la domanda») a norma dell’articolo 11 del regolamento (UE) 2019/631, della tecnologia di illuminazione esterna efficiente dei veicoli che si avvale di diodi a emissione di luce («luce esterna efficiente a LED») come tecnologia innovativa per la riduzione delle emissioni di CO2 dei veicoli commerciali leggeri a motore a combustione interna che possono essere alimentati con benzina, diesel e determinati combustibili alternativi.
(2)La domanda è stata valutata conformemente all’articolo 11 del regolamento (UE) 2019/631, al regolamento di esecuzione (UE) n. 427/2014 (2) della Commissione, e alle linee guida tecniche per la preparazione di domande di approvazione di tecnologie innovative ai sensi del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) (versione luglio 2018) (4). A norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/631, la domanda era corredata di una relazione di verifica effettuata da un organismo indipendente e certificato.
(3)La domanda fa riferimento a riduzioni delle emissioni di CO2 che non possono essere dimostrate con misurazioni effettuate in conformità del nuovo ciclo di guida europeo («prova NEDC») di cui al regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione (5).
(4)L’uso di diodi a emissione di luce per migliorare l’efficienza dell’illuminazione esterna è già stato approvato per alcune luci esterne di autoveicoli con le decisioni di esecuzione della Commissione 2014/128/UE (6), (UE) 2015/206 (7), (UE) 2016/160 (8) e (UE) 2016/587 (9) («precedenti decisioni di esecuzione concernenti approvazioni») come tecnologia innovativa in grado di ridurre le emissioni di CO2 in un modo solo parzialmente contemplato dalle misurazioni effettuate nell’ambito della prova NEDC.
(5)Sulla base dell’esperienza acquisita con la valutazione delle domande nel quadro delle precedenti decisioni di esecuzione concernenti approvazioni, nonché delle relazioni e informazioni accluse alla domanda, è stato dimostrato in modo soddisfacente e conclusivo che una luce o una combinazione di luci esterne efficienti a LED soddisfa i criteri di ammissibilità di cui all’articolo 11 del regolamento (UE) 2019/631 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 427/2014 e garantisce una riduzione delle emissioni di CO2 pari ad almeno 1 g di CO2/km, rispetto a un insieme simile di luci esterne di riferimento.
(6)Oltre all’illuminazione esterna del veicolo, per la quale l’uso di luci LED efficienti è già stato approvato nelle precedenti decisioni di esecuzione concernenti approvazioni, la domanda fa riferimento anche all’uso di luci esterne efficienti a LED in luci d’angolo, di curva statica, di ingombro e laterali. Poiché questo tipo di luci non viene acceso durante le misurazioni effettuate nell’ambito della prova NEDC, è opportuno che anche per esse venga approvato l’uso di luci esterne efficienti a LED.
(7)La domanda stabilisce una metodologia per determinare i risparmi di CO2 derivanti dall’uso di luci esterne efficienti a LED in una serie di luci per veicoli commerciali leggeri con motori a combustione interna che possono essere alimentati a benzina, diesel, gas di petrolio liquefatto (GPL), gas naturale compresso (GNC) o E85.
(8)Considerando la limitata disponibilità di E85 sul mercato dell’Unione nel suo complesso, non si ritiene giustificato operare una distinzione tra questo carburante e la benzina ai fini del metodo di prova.
(9)I richiedenti hanno fornito studi a sostegno del fatto che, per quanto riguarda l’uso dell’illuminazione esterna dei veicoli, i modelli di utilizzo da parte dei veicoli commerciali leggeri e delle autovetture sono sufficientemente simili da consentire l’applicazione ai veicoli commerciali leggeri della stessa metodologia stabilita nelle precedenti decisioni di esecuzione.
(10)Tuttavia, per quanto riguarda le luci d’angolo, di curva statica, di ingombro e laterali, non contemplate dalle ultime decisioni di esecuzione, i richiedenti hanno proposto di includere nella metodologia di prova dei fattori di utilizzo e dei valori per il consumo di energia specifici. Dato che i fattori di utilizzo e i valori per il consumo energetico proposti dai richiedenti per tali luci danno luogo a valori che possono essere considerati prudenti, è opportuno aggiungere tali fattori e valori alla metodologia di prova.
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