Regolamento d’Esecuzione 2020/1208 della Commissione del 7 Agosto 2020 riguardante la struttura, il formato, le procedure di trasmissione e la revisione delle informazioni comunicate dagli Stati membri a norma del Regolamento 2018/1999.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla governance dell’Unione dell’energia e dell’azione per il clima che modifica i regolamenti (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l’articolo 19, paragrafo 5, l’articolo 26, paragrafo 7, l’articolo 37, paragrafo 6, l’articolo 38, paragrafo 4, e l’articolo 39, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)Il meccanismo di monitoraggio e di comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra istituito dal regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) introduce un quadro di riferimento per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra nell’ambito della politica in materia di clima. Le disposizioni del citato meccanismo sono state pienamente integrate nel regolamento (UE) 2018/1999, che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 dal 1° gennaio 2021. Nell’ambito di tale meccanismo è necessario adottare norme in materia di comunicazione delle informazioni sulle azioni nazionali di adattamento, sull’uso dei proventi della vendita all’asta, sul sostegno finanziario e tecnologico fornito ai paesi in via di sviluppo, sugli inventari approssimativi dei gas a effetto serra, sugli inventari dei gas a effetto serra e sulle emissioni e gli assorbimenti dei gas a effetto serra contabilizzati, così come norme in materia di sistemi nazionali d’inventario, di revisione completa e di comunicazione delle politiche, misure e delle proiezioni.

(2)Il sistema integrato di monitoraggio e comunicazione degli inventari dei gas a effetto serra, delle proiezioni e delle politiche e misure, compresi i sistemi nazionali, contribuisce ad assicurare la coerenza dei dati tra l’andamento delle emissioni registrate precedentemente e l’evoluzione futura delle emissioni così come l’effetto delle politiche e delle misure sul raggiungimento degli obiettivi di mitigazione dei cambiamenti climatici. Inoltre, le comunicazioni degli Stati membri sugli inventari nazionali dei gas a effetto serra sono collegate nella sostanza ai sistemi nazionali d’inventario, che costituiscono le disposizioni istituzionali, giuridiche e procedurali per effettuare la stima delle emissioni di gas a effetto serra. Inoltre, il processo di revisione completa verifica la qualità dei dati degli inventari nazionali che sono trasmessi. È pertanto opportuno includere in un unico regolamento di esecuzione le norme relative ai sistemi nazionali d’inventario, alla revisione completa, ai sistemi nazionali in materia di politiche e misure e di proiezioni e agli obblighi di comunicazione degli Stati membri a norma del capo 4 del regolamento (UE) 2018/1999.

(3)Nella decisione 18/CMA.1, la Conferenza delle Parti della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) (3), nella sua funzione di riunione delle Parti dell’accordo di Parigi (4), adottato il 12 dicembre 2015, sui cambiamenti climatici concluso a seguito della 21a Conferenza delle Parti dell’UNFCCC («l’accordo di Parigi»), ha adottato le modalità, le procedure e le linee guida relative al quadro di riferimento per la trasparenza dell’azione e del sostegno, che stabiliscono, tra l’altro, la comunicazione di informazioni sugli inventari dei gas a effetto serra, sulle politiche e misure, sulle proiezioni, sugli impatti, sull’adattamento e sul sostegno fornito ai paesi in via di sviluppo. L’UE e i suoi Stati membri sono tenuti a comunicare le informazioni conformemente a tali modalità, procedure e linee guida entro il 31 dicembre 2024, al più tardi.

(4)A norma del regolamento (UE) 2018/1999, gli Stati membri sono tenuti a trasmettere alla Commissione relazioni biennali contenenti informazioni sui rispettivi piani e strategie nazionali di adattamento ai cambiamenti climatici, conformemente agli obblighi di comunicazione stabiliti nell’ambito della convenzione UNFCCC e dell’accordo di Parigi. Tali informazioni saranno utilizzate per monitorare i progressi realizzati nell’adattamento ai cambiamenti climatici e le azioni adottate in tal senso, informare e sostenere l’attuazione e le revisioni della strategia di adattamento dell’Unione, agevolare la valutazione dei progressi dell’UE rispetto all’obiettivo di adattamento previsto dall’accordo di Parigi, rendere possibile lo scambio di buone pratiche tra gli Stati membri e l’Unione europea e valutare le loro esigenze e il loro livello di preparazione per far fronte ai cambiamenti climatici. Conformemente alle disposizioni internazionali in materia di comunicazione, gli Stati membri sono anche tenuti a fornire rassegne o esempi di buone pratiche concernenti le attività su scala subnazionale, al fine di migliorare la conoscenza dell’azione di adattamento intrapresa ad altri livelli di governance e consentire all’UE di promuovere meglio tale azione.

(5)In considerazione dell’esperienza maturata in relazione all’uso dei proventi della vendita all’asta, è necessario che gli Stati membri, che comunicano informazioni sull’uso dell’equivalente in valore finanziario dei proventi della vendita all’asta, comunichino valori che siano rappresentativi della loro spesa conformemente all’articolo 3 quinquies e all’articolo 10 della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5).

(6)Le informazioni comunicate dagli Stati membri sul sostegno finanziario e tecnologico fornito ai paesi in via di sviluppo dovrebbero essere il più dettagliate possibile ed essere comunicate a livello di programmi o di attività. Le informazioni da comunicare «se disponibili» saranno comunicate soltanto se gli Stati membri ne dispongono al momento dell’inserimento della relazione nell’apposito sistema. Gli Stati membri non sono tenuti a compilare e trasmettere la tabella relativa al sostegno pianificato qualora non siano disponibili informazioni pertinenti per l’intera tabella, ad esempio in caso di processi di bilancio in corso o in sospeso. Per garantire condizioni uniformi, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati ad utilizzare il formato per le comunicazioni trasmesse al sistema di notifica del creditore (CRS, Creditor Reporting System), introdotto dal Comitato di assistenza allo sviluppo (DAC, Development Assistance Committee) dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE). In applicazione della decisione 18/CMA.1 gli Stati membri forniscono all’UNFCCC, su base volontaria, informazioni sull’equivalente in sovvenzione. Per garantire la coerenza con le comunicazioni a livello internazionale, è opportuno che gli obblighi di comunicazione fissati nel presente regolamento siano per quanto possibile allineati con le pertinenti decisioni della Conferenza delle Parti nella sua funzione di riunione delle Parti dell’accordo di Parigi, nonché con le pertinenti modifiche metodologiche a opera del DAC dell’OCSE, man mano che queste diventano disponibili.

(7)L’ambito di applicazione settoriale dell’inventario approssimativo costituisce una sintesi al livello più alto dell’ambito di applicazione settoriale più dettagliato dell’inventario totale dei gas a effetto serra. Ciò assicura che le stime delle emissioni e degli assorbimenti registrate nell’inventario approssimativo per l’anno t-1 siano coerenti con le stime dell’inventario dei gas a effetto serra registrate nell’anno t-2. Le attività connesse all’uso del suolo, ai cambiamenti di uso del suolo e alla silvicoltura (LULUCF) sono parte integrante dell’inventario annuale e gli Stati membri dovrebbero includere le stime delle emissioni e degli assorbimenti dalle attività LULUCF nel loro inventario approssimativo dei gas a effetto serra.

(8)Per assicurare la trasparenza degli impegni di riduzione delle emissioni, il miglioramento continuo della qualità e facilitare il processo di revisione da parte degli esperti tecnici, è necessario che le relazioni degli Stati membri contengano un grado elevato di dettagli tecnici e di informazioni. Inoltre, il regolamento (UE) 2018/1999 integra gli obblighi di comunicazione a norma del regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) e del regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio (7) nell’ambito della comunicazione relativa all’inventario annuale dei gas a effetto serra e si adegua al ciclo quinquennale delle verifiche di conformità previsto dai regolamenti, stabilendo di procedere a una revisione completa nel 2027 e 2032. È pertanto necessario specificare la struttura, il formato e la procedura di comunicazione dell’intenzione di avvalersi degli strumenti di flessibilità e dei trasferimenti di emissioni conclusi e dell’uso dei proventi che ne derivano a norma del regolamento (UE) 2018/842 e integrare gli obblighi previsti dal regolamento (UE) 2018/841 nella comunicazione delle proiezioni. Per quanto concerne le informazioni comunicate in relazione ai trasferimenti conclusi a norma dei regolamenti (UE) 2018/841 e (UE) 2018/842, non saranno divulgati i singoli prezzi dei trasferimenti conclusi, mentre dovrebbe essere messa a disposizione la gamma dei prezzi corrisposti per unità, vale a dire il prezzo più basso e quello più elevato fra tutte le operazioni comunicate dagli Stati membri.

(9)Per garantire la tempestiva ed efficace attuazione degli obblighi stabiliti dalla Conferenza delle Parti dell’accordo di Parigi, è necessario fissare i tempi per la cooperazione e il coordinamento tra la Commissione e gli Stati membri in vista della preparazione della relazione sull’inventario dell’Unione dei gas a effetto serra e della revisione in ambito UNFCCC. È anche necessario determinare la procedura e il calendario per la realizzazione della revisione completa degli inventari dei gas a effetto serra degli Stati membri al fine di garantirne l’attuazione tempestiva ed efficace.

(10)Gli Stati membri dovrebbero progettare e utilizzare sistemi nazionali d’inventario in modo da garantire e migliorare la qualità degli inventari pianificando, preparando e gestendo le attività di inventario, che comprendono la raccolta dei dati relativi all’attività, la selezione dei metodi e dei fattori di emissione adeguati, la stima delle emissioni antropogeniche dei gas a effetto serra per fonte e degli assorbimenti per pozzo, l’attuazione di attività di valutazione dell’incertezza e di garanzia della qualità/controllo della qualità, così come espletando le procedure per la verifica dei dati dell’inventario a livello nazionale. Al fine di mantenere l’elevata qualità dei sistemi nazionali d’inventario del periodo precedente, gli Stati membri devono continuare ad applicare le stesse norme tecniche in materia di pianificazione, preparazione e gestione, come stabilito agli articoli da 27 a 29.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.278.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2020:278:TOC

 

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