La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2020/698 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020, recante misure specifiche e temporanee in considerazione dell’epidemia di Covid-19 con riguardo al rinnovo o alla proroga di taluni certificati, licenze e autorizzazioni e al rinvio di talune verifiche e attività formative periodiche in taluni settori della legislazione in materia di trasporti (1), in particolare l’articolo 2, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
(1)L’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/698 proroga i termini relativi alle attività di formazione periodica da parte del titolare di un certificato di idoneità professionale (CIP) che sarebbero altrimenti scaduti o che scadrebbero altrimenti nel periodo compreso tra il 1o febbraio 2020 e il 31 agosto 2020. L’articolo 2, paragrafo 2, di tale regolamento proroga la validità della corrispondente marcatura del codice armonizzato «95» dell’Unione.
(2)L’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2020/698 proroga la validità delle carte di qualificazione del conducente di cui all’allegato II della direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) che sarebbe altrimenti scaduta o che scadrebbe altrimenti nel periodo compreso tra il 1o febbraio 2020 e il 31 agosto 2020.
(3)Con lettera del 13 luglio 2020, in riferimento all’articolo 2, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento (UE) 2020/698, l’Italia ha presentato una richiesta motivata di autorizzazione ad applicare una proroga di quattro mesi del periodo compreso tra il 1o febbraio 2020 e il 31 agosto 2020 di cui all’articolo 2, paragrafi 1 e 3, di tale regolamento. L’Italia ha fornito informazioni supplementari a sostegno della sua richiesta in data 15, 16, 17 e 21 luglio 2020.
(4)Secondo le informazioni fornite dall’Italia, si presume che la partecipazione ai corsi di formazione periodica e la relativa certificazione, l’apposizione della marcatura del codice armonizzato «95» dell’Unione e il rinnovo delle carte di qualificazione del conducente restino impraticabili in Italia fino al 31 dicembre 2020 a causa delle misure adottate per impedire o contenere la diffusione della Covid‐19.
(5)L’Italia ha in particolare sospeso tutti i corsi di formazione tra il 9 marzo e il 28 maggio 2020, compresi quelli relativi alla formazione periodica dei conducenti di cui alla direttiva 2003/59/CE. La ripresa di tali corsi è avvenuta solo nella prima settimana di giugno 2020. Soltanto un numero limitato di candidati può inoltre partecipare ai corsi di formazione, così da rispettare le norme di distanziamento sociale per evitare la diffusione del virus. Si riscontra pertanto un notevole accumulo in termini di conducenti che necessitano di completare i corsi di formazione.
(6)La situazione è particolarmente problematica nel caso della formazione periodica dei conducenti di autobus. Secondo le informazioni fornite dall’Italia, molti conducenti che in data 10 settembre 2008 svolgevano l’attività di conducente di veicoli utilizzati per il trasporto di passeggeri hanno conseguito un CIP come diritto acquisito a norma dell’articolo 4 della direttiva 2003/59/CE. In pratica, e a norma dell’articolo 4, dell’articolo 8, paragrafo 2, e dell’articolo 14, paragrafo 2, della direttiva 2003/59/CE, molti dei CIP così rilasciati sono scaduti nella prima metà di settembre 2015, in quanto l’Italia si era avvalsa della possibilità di prorogare fino a sette anni il termine di cui all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2003/59/CE. I conducenti che hanno rinnovato i loro CIP poco prima della relativa scadenza nel 2015 devono pertanto rinnovarli nuovamente entro il 9 settembre 2020. L’Italia stima che vi siano oltre 62 000 CIP la cui scadenza è prevista per il 9 settembre 2020 e che non sono ancora stati rinnovati.
(7)Inoltre i CIP rilasciati tra l’11 settembre 2007 e il 31 dicembre 2007 sulla base di esami scadranno anch’essi tra l’11 settembre 2020 e il 31 dicembre 2020.
(8)Per giunta, secondo le informazioni fornite dall’Italia, la partecipazione al corso di formazione periodica di 35 ore richiede almeno cinque giorni e la maggioranza dei partecipanti necessiterà di due settimane per completarlo. Dopo il superamento del corso, i partecipanti devono chiedere al ministero delle Infrastrutture e dei trasporti il rilascio di una nuova patente di guida recante il codice armonizzato «95» dell’Unione, attestante che la formazione periodica si è svolta a norma della direttiva 2003/59/CE. L’Italia prevede pertanto che molti conducenti non saranno in grado di completare il corso di formazione periodica e di condurre a termine la procedura amministrativa per poter continuare a svolgere la loro attività.
(9)Per quanto concerne l’articolo 2, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento (UE) 2020/698, è pertanto opportuno autorizzare l’Italia ad applicare una proroga di quattro mesi dei rispettivi periodi, compresi tra il 1o febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, di cui all’articolo 2, paragrafi 1 e 3, di tale regolamento,
Ha adottato la presente Decisione:
Articolo 1
L’Italia è autorizzata ad applicare una proroga di quattro mesi del periodo compreso tra il 1o febbraio 2020 e il 31 agosto 2020 di cui all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/698 ai fini dell’articolo 2, paragrafi 1 e 2, di tale regolamento.
L’Italia è autorizzata ad applicare una proroga di quattro mesi del periodo compreso tra il 1o febbraio 2020 e il 31 agosto 2020 di cui all’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2020/698.
Articolo 2
La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 20 Agosto 2020
Per la Commissione
Adina-Ioana VĂLEAN
Membro della Commissione
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