Regolamento d’Esecuzione (UE) 2020/1216 della Commissione del 24 Agosto 2020 che annulla le fatture emesse da Zhejiang Trunsun Solar Co Ltd. in violazione dell’impegno abrogato dal Regolamento d’Esecuzione (UE) 2017/1570.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1), in particolare gli articoli 8 e 14,

visto il regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell’Unione europea (2), in particolare gli articoli 13 e 24,

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese (3), in particolare l’articolo 3,

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e dei relativi componenti chiave (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese (4), in particolare l’articolo 2,

visto il regolamento di esecuzione (UE) 2017/366 della Commissione, del 1o marzo 2017, che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e dei relativi componenti chiave (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio e che chiude il riesame intermedio parziale a norma dell’articolo 19, paragrafo 3, del medesimo regolamento (5),

visto il regolamento di esecuzione (UE) 2017/367 della Commissione, del 1o marzo 2017, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio e che chiude il riesame intermedio parziale a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del medesimo regolamento (6),

visto il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1570 della Commissione, del 15 settembre 2017, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/366 e del regolamento di esecuzione (UE) 2017/367 che istituiscono dazi compensativi e antidumping definitivi sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese e recante abrogazione della decisione di esecuzione 2013/707/UE relativa alla conferma dell’accettazione di un impegno offerto in relazione ai procedimenti antidumping e antisovvenzioni relativi alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese per il periodo di applicazione di misure definitive (7),

considerando quanto segue:

A.IMPEGNO E ALTRE MISURE

(1)Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni nell’Unione di moduli e celle («prodotto in esame») originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese («RPC»). Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 il Consiglio ha altresì istituito un dazio compensativo definitivo sulle importazioni nell’Unione del prodotto in esame.

(2)La Camera di commercio cinese per l’importazione e l’esportazione di macchinari e di prodotti elettronici («CCCME») ha presentato alla Commissione, a nome di un gruppo di produttori esportatori, un impegno sui prezzi. Con la decisione 2013/423/UE (8) la Commissione ha accettato il suddetto impegno sui prezzi in relazione al dazio antidumping provvisorio. In seguito alla notifica di una versione modificata dell’impegno sui prezzi da parte di un gruppo di produttori esportatori in collaborazione con la CCCME, con la decisione di esecuzione 2013/707/UE (9), la Commissione ha confermato l’accettazione dell’impegno sui prezzi modificato per il periodo di applicazione delle misure antidumping e compensative definitive («impegno»). La Commissione ha accettato l’impegno, tra gli altri, per il produttore esportatore Zhejiang Trunsun Solar Co. Ltd, designato dal codice aggiuntivo TARIC B917 («Trunsun Solar»).

(3)La Commissione ha inoltre adottato una decisione (10) che chiarisce le modalità di attuazione dell’impegno e 15 regolamenti che revocano l’accettazione dell’impegno per diversi produttori esportatori (11).

(4)Con i regolamenti di esecuzione (UE) 2016/185 (12) e (UE) 2016/184 (13) la Commissione ha esteso i dazi antidumping e compensativi definitivi sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla RPC alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) provenienti dalla Malaysia e da Taiwan, ad eccezione di alcuni produttori esportatori autentici.

(5)Con il regolamento di esecuzione (UE) 2017/367 («regolamento antidumping del riesame in previsione della scadenza») la Commissione ha esteso il dazio antidumping definitivo sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla RPC in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 («regolamento antidumping di base») e ha chiuso il riesame intermedio parziale a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del medesimo regolamento.

(6)Con il regolamento di esecuzione (UE) 2017/366 («regolamento antisovvenzioni del riesame in previsione della scadenza») la Commissione ha esteso un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla RPC in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1037 («regolamento antisovvenzioni di base») e ha chiuso il riesame intermedio parziale a norma dell’articolo 19, paragrafo 3, del medesimo regolamento.

(7)Con il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1570 («regolamento di abrogazione») la Commissione ha abrogato l’impegno.

(8)Con gli avvisi 2018/C 310/06 (14) e 2018/C 310/07 (15) la Commissione ha informato che il dazio antidumping e il dazio antisovvenzioni sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla RPC sarebbero scaduti il 3 settembre 2018.

B.CONDIZIONI DELL’IMPEGNO

(9)In base alle condizioni dell’impegno, i produttori esportatori hanno accettato, tra l’altro, di non vendere il prodotto in esame al primo acquirente indipendente nell’Unione al di sotto di un determinato prezzo minimo all’importazione («PMI»). Il PMI era soggetto a un meccanismo di adeguamento trimestrale con riferimento ai prezzi internazionali a pronti dei moduli quali indicati dalla banca dati Bloomberg.

(10)L’impegno chiariva inoltre, in un elenco non esaustivo, cosa costituisse una violazione dell’impegno. In particolare, tale elenco comprendeva l’emissione, da parte del produttore esportatore, di una fattura commerciale il cui valore nominale non corrispondesse all’operazione finanziaria sottostante. Costituiva altresì una violazione l’emissione di una fattura commerciale con un prezzo netto non conforme al PMI.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.276.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2020:276:TOC

 

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