Regolamento d’Esecuzione (UE) 2020/1214 della Commissione del 21 Agosto 2020 recante modifica del Regolamento d’Esecuzione (UE) 2018/2019.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 42, paragrafo 4, primo e terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione (2) istituisce, sulla base di una valutazione preliminare dei rischi, un elenco di piante, prodotti vegetali e altri oggetti ad alto rischio.

(2)Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2018 della Commissione (3) stabilisce norme specifiche relative alla procedura da seguire per effettuare la valutazione dei rischi di cui all’articolo 42, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/2031 per tali piante, prodotti vegetali e altri oggetti ad alto rischio.

(3)A seguito di una valutazione preliminare dei rischi, 35 piante da impianto originarie di tutti i paesi terzi, tra le quali figurano i generi Albizia Durazz. e Robinia L., sono state inserite nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 quali piante ad alto rischio.

(4)Il 24 gennaio 2019 Israele ha presentato alla Commissione una richiesta di esportazione nell’Unione di piante da impianto innestate a radice nuda in riposo vegetativo, con un diametro massimo di 2,5 cm, appartenenti alla specie Albizia julibrissin Durazzini, e di piante da impianto innestate a radice nuda in riposo vegetativo, con un diametro massimo di 2,5 cm, appartenenti alla specie Robinia pseudoacacia L. Tale richiesta era avallata dai rispettivi fascicoli tecnici.

(5)Il 13 gennaio 2020 l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») ha pubblicato un parere scientifico riguardante la valutazione dei rischi della merce per le piante di Albizia julibrissin originarie di Israele (4). L’Autorità ha individuato quali organismi nocivi pertinenti per il parere Aonidiella orientalis, un complesso di specie comprendente Euwallacea fornicatus sensu stricto, Euwallacea fornicatior, Euwallacea whitforiodendrus, Euwallacea Kuroshio («Euwallacea fornicatus sensu lato») e Fusarium euwallaceae, ha valutato le misure di attenuazione dei rischi descritte nel fascicolo relativo a tali organismi nocivi e per ciascuno di essi ha effettuato una stima della probabilità di indennità in relazione alla merce in questione.

(6)Il 2 marzo 2020 l’Autorità ha pubblicato un parere scientifico riguardante la valutazione dei rischi della merce per le piante di Robinia pseudoacacia originarie di Israele (5). Essa ha individuato quali organismi nocivi pertinenti per il parere Euwallacea fornicatus sensu lato e Fusarium euwallaceae, ha valutato le misure di attenuazione dei rischi descritte nel fascicolo relativo a tali organismi nocivi e per ciascuno di essi ha effettuato una stima della probabilità di indennità in relazione alla merce in questione.

(7)Sulla base di tali pareri, il rischio fitosanitario derivante dall’introduzione nell’Unione di piante da impianto innestate a radice nuda in riposo vegetativo, con un diametro massimo di 2,5 cm, di Albizia julibrissin Durazzini e di Robinia pseudoacacia L. originarie di Israele si considera ridotto a un livello accettabile, purché siano applicate adeguate misure di attenuazione dei rischi volte ad affrontare i rischi connessi agli organismi nocivi per tali piante da impianto. Poiché dette adeguate misure sono previste dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213 della Commissione (6), tali piante da impianto non dovrebbero più essere considerate piante ad alto rischio e dovrebbero essere rimosse dall’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019.

(8)A seguito di una valutazione preliminare dei rischi, il legno di Ulmus L. è stato inserito nell’elenco di piante, prodotti vegetali e altri oggetti ad alto rischio in quanto potenziale via d’accesso e di insediamento nell’Unione dell’organismo nocivo Saperda tridentata Olivier, che non figura ancora nell’elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione. A seguito dell’inserimento del legno di Ulmus L. nell’elenco di piante, prodotti vegetali e altri oggetti ad altro rischio, la Commissione ha chiesto all’Autorità di effettuare una valutazione del rischio fitosanitario di Saperda tridentata Olivier, tenendo conto delle opzioni relative a vie d’accesso, diffusione, insediamento e riduzione del rischio, con particolare attenzione alla via d’accesso del legno di Ulmus L.

(9)Il 10 gennaio 2020 l’Autorità ha pubblicato un parere scientifico riguardante la classificazione quale organismo nocivo di Saperda tridentata Olivier (7). Essa ha concluso che Saperda tridentata Olivier soddisfa il criterio per essere considerato un organismo nocivo da quarantena per quanto riguarda l’ingresso nel territorio dell’Unione. Tuttavia, a causa dell’insufficienza dei dati, non è stata in grado di concludere che Saperda tridentata Olivier soddisfa i criteri, successivi all’ingresso, relativi all’insediamento, alla diffusione e al potenziale impatto nell’Unione. A tale proposito, non è giustificato inserire l’organismo nocivo Saperda tridentata Olivier nell’elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione. Di conseguenza, tenendo presente la valutazione dei rischi di tale organismo nocivo in relazione al legno di Ulmus L., il legno di Ulmus L. non dovrebbe più essere considerato un prodotto vegetale ad alto rischio e dovrebbe pertanto essere rimosso dall’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019.

(10)Al fine di rispettare gli obblighi dell’Unione derivanti dall’accordo sull’applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie dell’Organizzazione mondiale del commercio (8), l’importazione di tali merci dovrebbe riprendere nel più breve tempo possibile. È pertanto opportuno che il presente regolamento entri in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione.

(11)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

Ha adottato il presente Regolamento:

Articolo 1

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019

L’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 Agosto 2020

Per la Commissione

La Presidente

Ursula VON DER LEYEN

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.275.01.0012.01.ITA&toc=OJ:L:2020:275:TOC

 

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