La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l’articolo 14, paragrafo 5,
informati gli Stati membri,
considerando quanto segue:
(1)Il 14 febbraio 2020 la Commissione europea («la Commissione») ha annunciato, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2) («l’avviso di apertura»), l’apertura di un procedimento antidumping concernente le importazioni nell’Unione di estrusi in alluminio originari della Repubblica popolare cinese («RPC»), in seguito a una denuncia presentata il 3 gennaio 2020 da European Aluminium («il denunciante» o «l’EA») per conto di produttori che rappresentano oltre il 25% della produzione totale dell’Unione di estrusi in alluminio.
1.PRODOTTO SOGGETTO A REGISTRAZIONE
(2)Il prodotto soggetto a registrazione («il prodotto in esame») è costituito da barre, profilati (anche cavi) e tubi, non assemblati, anche predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni (per esempio tagliati su misura, forati, curvati, smussati, filettati), realizzati in alluminio, anche non legato, con un tenore di alluminio non superiore al 99,3% («il prodotto oggetto dell’inchiesta»), originari della RPC.
(3)Non sono compresi i seguenti prodotti:
i)Prodotti uniti (per esempio con saldature o chiusure) in modo da formare sottoinsiemi;
ii)Tubi saldati;
iii)Prodotti in un kit confezionato con le parti necessarie per assemblare un prodotto finito senza ulteriore finitura o fabbricazione delle parti («kit di prodotti finiti»).
(4)Il prodotto in esame è attualmente classificato con i codici NC ex 7604 10 10, ex 7604 10 90, 7604 21 00, 7604 29 10, 7604 29 90, ex 7608 10 00, 7608 20 81, 7608 20 89 ed ex 7610 90 90 (codici TARIC 7604101011, 7604109011, 7604109025, 7604109080, 7608100011, 7608100080, 7610909010). I codici NC e TARIC sono forniti solo a titolo informativo.
2.DOMANDA
(5)Il 23 giugno 2020 il denunciante ha presentato una domanda di registrazione a norma dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base. Il denunciante ha chiesto che le importazioni del prodotto in esame siano sottoposte a registrazione ai fini della successiva applicazione di misure nei confronti di tali importazioni a decorrere dalla data della registrazione, a condizione che siano rispettate tutte le condizioni fissate nel regolamento di base.
3.MOTIVI DELLA REGISTRAZIONE
(6)In conformità all’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, la Commissione può chiedere alle autorità doganali di adottare le opportune disposizioni per registrare le importazioni, ai fini della successiva applicazione di misure nei confronti di tali importazioni a decorrere dalla data della registrazione, a condizione che siano rispettate tutte le condizioni fissate nel regolamento di base. Le importazioni possono essere sottoposte a registrazione su domanda dell’industria dell’Unione che contenga elementi di prova sufficienti a tal fine.
(7)Secondo il denunciante la registrazione è giustificata perché il prodotto in esame è oggetto di pratiche di dumping. L’industria dell’Unione sta subendo un pregiudizio significativo a causa di un aumento, in termini di quota di mercato, delle importazioni a basso prezzo che comprometterà l’effetto riparatore di eventuali dazi definitivi.
(8)La Commissione ha esaminato la domanda alla luce dell’articolo 10, paragrafo 4, del regolamento di base. La Commissione ha verificato se gli importatori fossero, oppure avrebbero dovuto essere, informati delle pratiche di dumping per quanto riguarda la loro portata e il pregiudizio presunto o accertato. Essa ha anche verificato si fosse rilevato un ulteriore e sostanziale aumento delle importazioni che, alla luce della collocazione nel tempo e del volume, nonché di altre circostanze, avrebbe potuto gravemente compromettere l’effetto riparatore del dazio antidumping definitivo da applicare.
3.1.Informazione degli importatori sulle pratiche di dumping, sulla loro portata e sul pregiudizio presunto
(9)Per quanto riguarda il dumping, nella fase attuale la Commissione dispone di elementi di prova sufficienti del fatto che le importazioni del prodotto in esame dalla RPC siano oggetto di dumping.
(10)In particolare, il denunciante ha fornito elementi di prova dell’esistenza del dumping basati su un confronto tra un valore normale, calcolato in base a costi di produzione e di vendita che rispecchiano prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni, stabilito a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, e il prezzo all’esportazione (franco fabbrica) del prodotto in esame venduto nell’Unione. I margini di dumping così calcolati sono significativi per la RPC e arrivano al 37%.
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