La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 608/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali e che abroga il regolamento (CE) n. 1383/2003 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 12, paragrafo 7,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1352/2013 della Commissione (2) stabilisce i formulari da utilizzare per chiedere che le autorità doganali intervengano in relazione a merci sospettate di violare un diritto di proprietà intellettuale, di cui all’articolo 6 del regolamento (UE) n. 608/2013, e per chiedere la proroga del periodo durante il quale le autorità doganali devono intervenire, di cui all’articolo 12 del suddetto regolamento («i formulari»).
(2)È opportuno modificare i formulari per tenere conto dell’introduzione del Portale delle dogane dell’UE destinato alla trasmissione elettronica di tali formulari. Al fine di fornire un accesso sicuro al portale, è importante che i richiedenti e i loro rappresentanti siano identificati in modo univoco. A tal fine il numero di registrazione e identificazione dell’operatore economico (EORI) diventerà un campo obbligatorio nel riquadro destinato al richiedente e al rappresentante nei formulari.
(3)Il sistema EORI fornisce già numeri di identificazione per gli operatori economici. È opportuno applicare tale sistema anche a persone diverse dagli operatori economici ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione (3).
(4)Il regolamento (UE) n. 386/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), in particolare l’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), attribuisce all’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) il compito di raccogliere, analizzare e divulgare dati pertinenti oggettivi, comparabili ed affidabili sulle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale.
(5)A norma dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 386/2012 la Commissione trasmette all’EUIPO le eventuali informazioni pertinenti alla sospensione dello svincolo ovvero del blocco delle merci sospettate di violare i diritti di proprietà intellettuale forniti dagli Stati membri a norma dell’articolo 31, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 608/2013.
(6)Al fine di consentire un’analisi più approfondita dei dati relativi alle violazioni e migliorare la comprensione della portata geografica e dell’impatto di tali violazioni, è importante che la sospensione dello svincolo o il blocco di tali merci possano essere attribuite al destinatario della decisione. È altresì importante che questi sia informato, già al momento della presentazione dei formulari, del fatto che i suoi dati personali saranno comunicati all’EUIPO, e che acconsenta a tale trasferimento dei dati. È opportuno modificare di conseguenza i formulari.
(7)In seguito all’entrata in vigore dei regolamenti (UE) 2016/679 (5) e (UE) 2018/1725 (6) del Parlamento europeo e del Consiglio, è necessario aggiornare i riferimenti alle disposizioni relative alla protezione dei dati contenuti nei formulari.
(8)Considerato che, a norma dell’articolo 31 del regolamento (UE) n. 608/2013, tutti gli scambi di dati relativi alle decisioni connesse alle domande e ai blocchi fra gli Stati membri e la Commissione devono avvenire attraverso la banca dati centrale della Commissione e che è necessario adeguare tale banca dati ai nuovi formulari, le modifiche degli allegati da I a III del regolamento di esecuzione (UE) n. 1352/2013 dovrebbero applicarsi a decorrere dal 15 settembre 2020.
(9)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 1352/2013.
(10)Conformemente all’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725, il garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha espresso un parere il 24 giugno 2020.
(11)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,
Ha adottato il presente Regolamento:
Articolo 1
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1352/2013 è modificato come segue:
1)L’allegato I è sostituito dal testo dell’allegato I del presente regolamento;
2)L’allegato II è sostituito dal testo dell’allegato II del presente regolamento.
3)L’allegato III è modificato conformemente all’allegato III del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 15 Settembre 2020.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 13 Agosto 2020
Per la Commissione
La Presidente
Ursula VON DER LEYEN
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