La Commissione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 4, e l’articolo 14, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
1.PROCEDURA
(1)Il 13 maggio 2013 il Consiglio ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) n. 430/2013 (2), che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile originari della Repubblica popolare cinese (RPC) e della Thailandia e chiude altresì il procedimento nei confronti dell’Indonesia («l’inchiesta iniziale»).
(2)Il 12 giugno 2013 un produttore esportatore cinese che ha collaborato, Jinan Meide Casting Co., Ltd (nel seguito «Jinan Meide» o «il richiedente»), ha presentato un ricorso al Tribunale dell’Unione europea (nel seguito «il Tribunale») chiedendo l’annullamento del regolamento di esecuzione (UE) n. 430/2013 nella parte in cui si applica al richiedente.
(3)Nella sua sentenza (3) del 30 giugno 2016 («la prima sentenza») il Tribunale ha statuito che i diritti della difesa di Jinan Meide erano stati violati in quanto era stata respinta la domanda di quest’ultima intesa ad ottenere la divulgazione delle informazioni relative ai calcoli del valore normale effettuati utilizzando dati riservati del produttore del paese di riferimento. Il Tribunale ha pertanto annullato il regolamento di esecuzione (UE) n. 430/2013 nella parte in cui imponeva un dazio antidumping sulle importazioni di accessori fusi per tubi filettati, di ghisa malleabile, fabbricati da Jinan Meide.
(4)In seguito a questa prima sentenza, la Commissione ha pubblicato un avviso (4) riguardante la riapertura parziale dell’inchiesta antidumping relativa alle importazioni di accessori fusi per tubi filettati, di ghisa malleabile, originari della Repubblica popolare cinese (RPC). La riapertura era limitata all’esecuzione della sentenza del Tribunale per quanto riguarda Jinan Meide.
(5)Il 26 giugno 2017 la Commissione ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1146 (5) che reistituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di accessori fusi per tubi filettati, di ghisa malleabile, originari della RPC, fabbricati da Jinan Meide Casting Co., Ltd («il regolamento impugnato»).
1.1.La sentenza del Tribunale dell’Unione europea
(6)Jinan Meide Casting Co., Ltd («Jinan Meide») ha impugnato il regolamento adendo il Tribunale. Il 20 settembre 2019 il Tribunale ha emesso la sentenza nella causa T-650/17 (6) relativa al regolamento impugnato («la seconda sentenza»).
(7)Il Tribunale ha constatato che la Commissione non ha rispettato le disposizioni di cui all’articolo 2, paragrafo 10, lettera a), del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (7) relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (il «regolamento di base»), determinando il valore di mercato delle differenze fisiche tra i tipi di prodotto simile sulla base del prezzo all’esportazione dei tipi di prodotto non corrispondenti, ossia del prezzo pagato nell’Unione europea per tale prodotto dal primo acquirente indipendente.
(8)Secondo il Tribunale, il fatto che il prezzo all’esportazione dei tipi di prodotto senza corrispondenza costituiva il prezzo pagato dal primo acquirente indipendente nell’Unione non poteva essere considerato come una stima ragionevole del valore sul mercato. Infatti, alla luce dell’obiettivo dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), e articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, tale nozione non implica soltanto che il prezzo in questione venga pagato da un acquirente indipendente nell’ambito di un’operazione regolare; deve inoltre essere possibile assicurarsi che tale prezzo sia il normale risultato delle forze che si esercitano sul mercato. Secondo il Tribunale, ciò non può tuttavia verificarsi nel caso in cui su detto prezzo possa influire un dumping.
(9)Secondo il parere del Tribunale, la Commissione aveva utilizzato un metodo irragionevole per riflettere le differenze nelle caratteristiche fisiche tra i tipi di prodotto fabbricati nel paese di riferimento (India) e quelli esportati dalla RPC. In assenza di dati relativi alla produzione interna del paese di riferimento, la Commissione ha utilizzato la differenza nei prezzi osservati per le vendite all’esportazione dei vari tipi di prodotto provenienti dalla RPC. Il Tribunale ha ritenuto che i prezzi sui quali può influire un dumping e originari di un paese non retto da un’economia di mercato non potevano costituire la base di una stima ragionevole del valore sul mercato delle differenze inerenti alle caratteristiche fisiche, in quanto tali prezzi possono non essere il risultato delle forze che normalmente si esercitano sul mercato.
(10)Anche se il Tribunale non ha specificato quale metodo avrebbe dovuto essere utilizzato per riflettere le differenze nelle caratteristiche fisiche tra tipi di prodotto simili, ha indicato che a determinate condizioni il prezzo realmente pagato o pagabile nell’Unione europea per il prodotto simile, all’occorrenza debitamente adeguato per includere un equo margine di profitto, può servire da base equa per la determinazione del valore normale (8).
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