La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 220, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
(1)Nel contesto dell’insorgenza di focolai di influenza aviaria in Italia, la Commissione ha adottato due regolamenti relativi a misure eccezionali di sostegno del mercato. Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1506 della Commissione (2) concerne i focolai tra il 30 aprile 2016 e il 28 settembre 2017; il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1323 della Commissione (3) quelli tra il 1o ottobre 2017 e il 30 giugno 2018.
(2)L’Italia ha comunicato alla Commissione che nel corso dell’applicazione di tali regolamenti un certo numero di allevamenti interessati da focolai prima del 28 settembre 2017 e indennizzati nel quadro del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1506 sono stati interessati anche da restrizioni veterinarie sotto forma di chiusura obbligatoria con conseguenti perdite economiche proseguite oltre il 28 settembre 2017 e rientranti nel periodo oggetto del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1323.
(3)La Commissione ha ricevuto dall’Italia una richiesta formale di includere tali allevamenti nell’ambito di applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1323 al fine di consentire l’indennizzo delle rispettive perdite economiche proseguite oltre il 28 settembre 2017. Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1506 ha limitato l’ammissibilità alla partecipazione finanziaria dell’Unione alle spese dell’Italia a favore dei beneficiari al 30 settembre 2019, mentre il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1323 consente di effettuare ancora pagamenti fino al 30 settembre 2020.
(4)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1323.
(5)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,
Ha adottato il presente Regolamento:
Articolo 1
L’articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1323 è sostituito dal seguente:
«Articolo 1
L’Unione partecipa nella misura del 50 % al finanziamento delle spese incorse dall’Italia per sostenere il mercato delle uova da cova, delle uova da consumo e delle carni di pollame gravemente colpito dai 45 focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5 rilevati e notificati dall’Italia tra il 1o ottobre 2017 e il 30 giugno 2018 e dai focolai notificati dall’Italia tra il 20 luglio 2017 e il 28 settembre 2017 che hanno comportato la chiusura obbligatoria degli allevamenti oltre il 28 settembre 2017.»
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 Agosto 2020
Per la Commissione
La Presidente
Ursula VON DER LEYEN
Tratto da:
Link:
Nb: Ritenete che possiamo migliore le nostre attività, oppure siete soddisfatti?
Cliccando sul link sottostante potrete esprimere, in modo anonimo, una valutazione su Eurokom "Calabria&Europa", Centro Europe Direct di Gioiosa Ionica:
http://occurrence-survey.com/edic-users-satisfaction/page1.php?lang=it