Regolamento d’Esecuzione (UE) 2020/1206 della Commissione del 19 Agosto 2020 che modifica il Regolamento d’Esecuzione (UE) 2019/1323 relativo a misure eccezionali di sostegno del mercato nei settori delle uova e delle carni di pollame in Italia.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 220, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)Nel contesto dell’insorgenza di focolai di influenza aviaria in Italia, la Commissione ha adottato due regolamenti relativi a misure eccezionali di sostegno del mercato. Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1506 della Commissione (2) concerne i focolai tra il 30 aprile 2016 e il 28 settembre 2017; il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1323 della Commissione (3) quelli tra il 1o ottobre 2017 e il 30 giugno 2018.

(2)L’Italia ha comunicato alla Commissione che nel corso dell’applicazione di tali regolamenti un certo numero di allevamenti interessati da focolai prima del 28 settembre 2017 e indennizzati nel quadro del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1506 sono stati interessati anche da restrizioni veterinarie sotto forma di chiusura obbligatoria con conseguenti perdite economiche proseguite oltre il 28 settembre 2017 e rientranti nel periodo oggetto del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1323.

(3)La Commissione ha ricevuto dall’Italia una richiesta formale di includere tali allevamenti nell’ambito di applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1323 al fine di consentire l’indennizzo delle rispettive perdite economiche proseguite oltre il 28 settembre 2017. Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1506 ha limitato l’ammissibilità alla partecipazione finanziaria dell’Unione alle spese dell’Italia a favore dei beneficiari al 30 settembre 2019, mentre il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1323 consente di effettuare ancora pagamenti fino al 30 settembre 2020.

(4)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1323.

(5)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

Ha adottato il presente Regolamento:

Articolo 1

L’articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1323 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

L’Unione partecipa nella misura del 50 % al finanziamento delle spese incorse dall’Italia per sostenere il mercato delle uova da cova, delle uova da consumo e delle carni di pollame gravemente colpito dai 45 focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5 rilevati e notificati dall’Italia tra il 1o ottobre 2017 e il 30 giugno 2018 e dai focolai notificati dall’Italia tra il 20 luglio 2017 e il 28 settembre 2017 che hanno comportato la chiusura obbligatoria degli allevamenti oltre il 28 settembre 2017.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 Agosto 2020

Per la Commissione

La Presidente

Ursula VON DER LEYEN

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.273.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2020:273:TOC

 

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