La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2019/2152 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche europee sulle imprese, che abroga dieci atti giuridici nel settore delle statistiche sulle imprese (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 1, l’articolo 9, paragrafo 2, l’articolo 10, paragrafi 5 e 6, l’articolo 17, paragrafo 6, e l’articolo 18, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (UE) 2019/2152 ha definito un quadro giuridico comune in materia di sviluppo, produzione e diffusione di statistiche europee sulle imprese.
(2)Il quadro dei registri di imprese a fini statistici europei costituisce un elemento fondamentale di tale quadro comune poiché fornisce una base di campionamento armonizzata, rendendo così possibile l’organizzazione e il coordinamento di indagini statistiche.
(3)Al fine di produrre dati comparabili tra gli Stati membri e di conseguire un’armonizzazione in tutti i settori delle statistiche sulle imprese è necessario specificare i requisiti dei dati da fornire per l’elaborazione di statistiche sulle imprese.
(4)Per le statistiche europee sulle imprese dovrebbe essere applicato il principio della proprietà economica quale descritto nel regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2). L’applicazione di tale principio dovrebbe essere realizzata nei limiti del possibile, tenendo conto delle giustificate esigenze degli utenti, della disponibilità dei dati e delle implicazioni in termini di costi e oneri, nella misura in cui non entri in contraddizione con i principi e le finalità di talune statistiche sulle imprese di cui al presente regolamento.
(5)Per specificare i requisiti dei dati è necessario definire i raggruppamenti principali di industrie (RPI) e altri aggregati speciali di codici della NACE.
(6)È necessario definire le principali variabili e i principali concetti per le statistiche sulle imprese al fine di assicurare la comparabilità tra gli Stati membri dei dati prodotti e un’armonizzazione in tutti i settori delle statistiche sulle imprese.
(7)Allo scopo di attenuare l’onere per le imprese e in base al principio di proporzionalità, è necessario semplificare i requisiti dei dati tenendo conto delle dimensioni e dell’importanza dei settori delle imprese degli Stati membri.
(8)È necessario stabilire disposizioni specifiche da applicare ai dati relativi alla tematica «Scambi internazionali di beni» e agli scambi secondo le caratteristiche delle imprese, nonché al dominio «Statistiche congiunturali delle imprese».
(9)La crescente globalizzazione dell’economia mette in discussione l’attuale organizzazione della produzione delle statistiche europee sulle imprese. Grazie alla registrazione dei dati provenienti dai gruppi di imprese multinazionali, il quadro dei registri di imprese a fini statistici europei costituisce la base per migliorare molte statistiche connesse alla globalizzazione. Poiché la copertura di alcune di queste statistiche comprende l’intera economia, è necessario che il quadro dei registri di imprese a fini statistici europei copra tutti i settori dell’economia.
(10)Ai fini della definizione dei gruppi di imprese, della corretta delineazione delle imprese, della profilazione di unità grandi e complesse e dello studio delle concentrazioni di mercato è necessario disporre di informazioni sulle relazioni di controllo tra unità giuridiche. Le informazioni sui gruppi di imprese migliorano la qualità dei registri di imprese a fini statistici nazionali. Tali informazioni possono essere utilizzate per ridurre il rischio di divulgazione di dati riservati. I dati sui gruppi di imprese possono essere utilizzati per le indagini sui gruppi e possono ridurre l’onere di risposta.
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