Regolamento d’Esecuzione (UE) 2020/1199 della Commissione del 13 Agosto 2020 che modifica l’allegato VI del Regolamento d’Esecuzione (UE) 2019/2072 per vietare temporaneamente l’introduzione nell’Unione di taluni frutti originari dell’Argentina.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 40, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)L’articolo 7 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione (2), in combinato disposto con l’allegato VI di tale regolamento, stabilisce un elenco delle piante, dei prodotti vegetali e di altri oggetti di cui è vietata l’introduzione nel territorio dell’Unione, unitamente ai paesi terzi, ai gruppi di paesi terzi o alle zone specifiche dei paesi terzi cui si applica il divieto, di cui all’articolo 40, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/2031.

(2)La decisione di esecuzione (UE) 2016/715 della Commissione (3) stabilisce misure per quanto concerne i frutti di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., e relativi ibridi, esclusi i frutti di Citrus aurantium L. e Citrus latifolia Tanaka, originari dell’Argentina, del Brasile, del Sud Africa o dell’Uruguay, per impedire l’introduzione e la diffusione nell’Unione di Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa («l’organismo nocivo specificato»).

(3)A maggio, giugno, luglio e nella prima settimana di agosto 2020, a seguito di ispezioni delle importazioni, gli Stati membri hanno più volte notificato alla Commissione intercettazioni dell’organismo nocivo specificato sui frutti di Citrus limon (L.) N. Burm.f. e Citrus sinensis (L.) Osbeck originari dell’Argentina («i frutti specificati»).

(4)Tali intercettazioni ricorrenti dimostrano che le garanzie fitosanitarie attualmente in vigore in Argentina non sono sufficienti a impedire l’introduzione dell’organismo nocivo specificato nell’Unione. Sussiste pertanto un rischio fitosanitario inaccettabile dovuto alla presenza dell’organismo nocivo specificato sui frutti specificati e tale rischio non può essere ridotto a un livello accettabile attraverso le misure di cui all’allegato II, sezione 1, punti 2) e 3), del regolamento (UE) 2016/2031.

(5)Di conseguenza, l’introduzione nell’Unione dei frutti specificati dovrebbe essere temporaneamente vietata, indipendentemente dal fatto che essi siano o meno destinati esclusivamente alla trasformazione industriale in succo.

(6)Tale divieto temporaneo dovrebbe applicarsi fino al 30 aprile 2021 per affrontare l’attuale rischio di introduzione e diffusione nell’Unione dell’organismo nocivo, per consentire all’Argentina di aggiornare il proprio sistema di certificazione e per far sì che esso sia sottoposto ad audit da parte della Commissione. Tale data dovrebbe essere rivista, ove necessario, sulla base dei risultati dell’audit.

(7)È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato VI del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072, mentre la decisione di esecuzione (UE) 2016/715 dovrebbe continuare ad applicarsi a tutti gli altri frutti e paesi terzi interessati.

(8)Data l’urgente necessità di affrontare il rischio fitosanitario provocato dall’organismo nocivo specificato e dai frutti specificati, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il secondo giorno successivo alla sua pubblicazione.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.267.01.0003.01.ITA&toc=OJ:L:2020:267:TOC

 

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