La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro) (1), in particolare l’articolo 39, paragrafi 2 e 7,
visto il regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, relativo all’omologazione dei veicoli a motore e dei motori riguardo alle emissioni dei veicoli pesanti (euro VI) e all’accesso alle informazioni relative alla riparazione e alla manutenzione del veicolo e che modifica il regolamento (CE) n. 715/2007 e la direttiva 2007/46/CE e che abroga le direttive 80/1269/CEE, 2005/55/CE e 2005/78/CE (2), in particolare l’articolo 4, paragrafo 3, e l’articolo 5, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1)Le versioni in lingua danese, francese e slovacca della direttiva 2007/46/CE, le versioni in lingua danese e francese del regolamento (UE) n. 582/2011 della Commissione (3) e la versione danese del regolamento (UE) 2017/2400 della Commissione (4) contengono diversi errori. Più specificamente, i termini «bi-fuel» («bicarburante») e «dual-fuel» («a doppia alimentazione») sono stati tradotti con un’unica espressione, anche se tali termini indicano modalità diverse di funzionamento del motore. I motori «dual-fuel» («a doppia alimentazione») sono alimentati contemporaneamente a diesel e a gas, mentre i motori «bi-fuel» («bicarburante») funzionano con un carburante alla volta, selezionabile a turno.
(2)Altri errori sono presenti nella versione in lingua danese della direttiva 2007/46/CE, in cui la traduzione dei termini «mono fuel» («monocarburante») e «flex fuel» («policarburante») deve essere rivista, in quanto tali termini sono tradotti nel testo in più modi diversi. La sigla «WHTC», inoltre, è stata resa in alcuni casi con «WHSC», che si riferisce a un altro tipo di prova.
(3)È pertanto opportuno rettificare di conseguenza le versioni in lingua danese, francese e slovacca della direttiva 2007/46/CE, le versioni in lingua danese e francese del regolamento (UE) n. 582/2011 della Commissione e la versione danese del regolamento (UE) 2017/2400 della Commissione. La rettifica non riguarda le altre versioni linguistiche.
(4)Le disposizioni del regolamento (UE) n. 582/2011 e del regolamento (UE) 2017/2400 fanno parte del quadro istituito dalla direttiva 2007/46/CE e alcuni degli errori concernenti la formulazione dei regolamenti ricadono anche sulla formulazione della direttiva. È pertanto opportuno che la direttiva 2007/46/CE, il regolamento (UE) n. 582/2011 e il regolamento (UE) 2017/2400 siano rettificati da un unico atto.
(5)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato tecnico - Veicoli a motore,
Ha adottato il presente Regolamento:
Articolo 1
(non riguarda la versione italiana)
Articolo 2
(non riguarda la versione italiana)
Articolo 3
(non riguarda la versione italiana)
Articolo 4
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 7 Agosto 2020
Per la Commissione
La Presidente
Ursula VON DER LEYEN
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