La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (1), in particolare l’articolo 4 bis, paragrafo 7,
considerando quanto segue:
(1)A norma dell’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/983 della Commissione (2), ai fini dello stabilimento e della prestazione di servizi su base temporanea e occasionale a norma dell’articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2005/36/CE, l’autorità competente dello Stato membro ospitante deve innanzitutto adottare una decisione scelta tra una serie di opzioni. Tra queste, la decisione di prorogare la validità della tessera professionale europea.
(2)L’articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2005/36/CE si applica tuttavia soltanto alle situazioni in cui i servizi devono essere prestati per la prima volta. Nel contesto dell’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/983, la decisione di prorogare la validità della tessera professionale europea non è quindi pertinente.
(3)È pertanto opportuno rettificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2015/983.
(4)La misura di cui al presente regolamento è conforme al parere del comitato per il riconoscimento delle qualifiche professionali di cui all’articolo 58, paragrafo 1, della direttiva 2005/36/CE,
Ha adottato il presente Regolamento:
Articolo 1
All’articolo 20 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/983, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1.Ai fini dello stabilimento e della prestazione di servizi su base temporanea e occasionale a norma dell’articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2005/36/CE, l’autorità competente dello Stato membro ospitante adotta la decisione di rilasciare la tessera professionale europea, la decisione di rifiutarne il rilascio, oppure la decisione di applicare provvedimenti di compensazione a norma dell’articolo 7, paragrafo 4, quarto comma, o dell’articolo 14 della direttiva 2005/36/CE.»
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 11 Agosto 2020
Per la Commissione
La Presidente
Ursula VON DER LEYEN
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