Regolamento d’Esecuzione 2020/1191 della Commissione dell’11 Agosto 2020 che istituisce misure per impedire l’introduzione e la diffusione nell’Unione del virus ToBRFV (Tomato brown rugose fruit virus) e abroga la decisione di esecuzione (UE) 2019/1615.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 30,

visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (2), in particolare l’articolo 22, paragrafo 3, e l’articolo 52,

considerando quanto segue:

(1)Il virus ToBRFV (Tomato brown rugose fruit virus) («l’organismo nocivo specificato») non è attualmente elencato come organismo nocivo da quarantena rilevante per l’Unione, né come organismo nocivo regolamentato non da quarantena rilevante per l’Unione nel regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione (3).

(2)Tuttavia, dal 2018 gli Stati membri hanno segnalato focolai dell’organismo nocivo specificato nelle coltivazioni di pomodori nei loro territori e le misure adottate per contrastarlo. La Germania, nel 2018, e l’Italia, nel 2019, hanno effettuato analisi dei rischi connessi agli organismi nocivi, dalle quali è risultato che l’organismo nocivo specificato e i suoi effetti dannosi potrebbero essere di notevole rilevanza fitosanitaria per l’Unione, in particolare per la produzione di Solanum Lycopersicum L. e di Capsicum spp.

(3)Sulla base di quanto appena esposto è stata adottata la decisione di esecuzione (UE) 2019/1615 (4) della Commissione al fine di istituire misure per impedire l’introduzione e la diffusione nell’Unione dell’organismo nocivo specificato.

(4)Dopo l’adozione della decisione di esecuzione (UE) 2019/1615 sono state raccolte informazioni scientifiche più recenti sulla diffusione dell’organismo nocivo specificato e sui metodi di prova, informazioni che giustificano la necessità di misure più dettagliate rispetto a quelle previste dalla decisione di esecuzione (UE) 2019/1615.

(5)In particolare, le sementi di Solanum lycopersicum L. e di Capsicum spp. dovrebbero essere sottoposte a prove indipendentemente dalla loro origine. Sottoporre a prove le sementi è necessario a causa delle incertezze circa la presenza dell’organismo nocivo a livello mondiale e perché spesso, nei lotti commercializzati, sono mescolate sementi di origini diverse, il che aumenta il rischio di diffusione dell’organismo nocivo specificato.

(6)Inoltre, l’istituzione di siti di produzione indenni da organismi nocivi deve essere soggetta a determinate misure, al fine di garantire che il materiale prodotto sia sano.

(7)Si ritiene che le varietà di Capsicum spp. notoriamente resistenti all’organismo nocivo specificato non costituiscano un rischio di infezione e diffusione dell’organismo nocivo specificato. Tali varietà dovrebbero pertanto essere esentate dall’obbligo di essere sottoposte a prove se sono ufficialmente certificate resistenti.

(8)Il campionamento e le prove dovrebbero essere eseguiti nel rispetto di specifiche condizioni sulla base delle informazioni più recenti raccolte a livello dell’Unione e internazionale. I metodi più efficaci per rilevare e identificare l’organismo nocivo specificato sono quelli PCR real-time. Il metodo ELISA è meno sensibile e meno specifico poiché è risultato che determina una reazione incrociata con altri virus del pomodoro. A causa della pandemia di COVID-19 sono tuttavia scarsamente disponibili i kit necessari per i metodi di rilevamento PCR real-time. Fino al 1o ottobre 2020 anche il metodo ELISA dovrebbe essere considerato accettabile per il rilevamento e l’identificazione dell’organismo nocivo specificato. Il campionamento e le prove dovrebbero essere effettuati in aggiunta al campionamento per i controlli fisici effettuato nel rispetto delle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2130 della Commissione (5), per garantire una maggiore protezione fitosanitaria dell’Unione.

(9)Le condizioni per lo spostamento dei vegetali destinati alla piantagione non dovrebbero applicarsi ai vegetali già prodotti a norma della decisione di esecuzione (UE) 2019/1615 perché non sarebbe proporzionato richiedere ulteriori prove per tali sementi e perché nella maggior parte dei casi tali condizioni sarebbero non attuabili nella pratica.

(10)L’allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2130 stabilisce le norme relative alle operazioni da svolgere durante i controlli fisici sulle piante da impianto, compreso il campionamento. Oltre a tali norme, al fine di adeguare la frequenza del campionamento e delle prove in relazione al rischio fitosanitario rappresentato dall’organismo nocivo specificato, gli Stati membri dovrebbero definire la frequenza del campionamento e delle prove effettuati, all’importazione, sulle partite delle sementi specificate e delle piante da impianto specificate. Il campionamento e le prove dovrebbero essere effettuati su almeno il 20 % delle sementi specificate importate e delle piante da impianto specificate importate, al fine di garantire una rappresentatività adeguata del campione sottoposto a prove.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.262.01.0006.01.ITA&toc=OJ:L:2020:262:TOC

 

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