La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell’aviazione civile, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 31,
considerando quanto segue:
(1)Le misure introdotte per contenere la pandemia di Covid-19 ostacolano gravemente la capacità degli Stati membri e dell’industria aeronautica di prepararsi all’applicazione di una serie di regolamenti di esecuzione recentemente adottati nel settore della sicurezza aerea.
(2)Il confinamento, i cambiamenti delle condizioni di lavoro e della disponibilità dei dipendenti, unitamente al carico di lavoro aggiuntivo necessario per gestire le notevoli conseguenze negative della pandemia di Covid-19 su tutte le parti interessate, stanno compromettendo i preparativi per l’applicazione di detti regolamenti di esecuzione.
(3)Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1387 della Commissione (2) stabilisce nuove norme relative ai calcoli delle prestazioni d’atterraggio dell’aeromobile applicabili a decorrere dal 5 novembre 2020. L’applicabilità di tali norme dovrebbe pertanto essere rinviata per permettere alle autorità competenti e a tutte le parti interessati di predisporne l’attuazione, al fine di evitare che la loro applicazione, imponendo ulteriori requisiti operativi, ostacoli la fluidità della riattivazione dei voli nel contesto della ripresa dalla pandemia di Covid-19.
(4)L’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea ha confermato alla Commissione che è possibile rinviare l’applicazione delle disposizioni di cui al considerando 3 per un periodo di tempo limitato senza effetti negativi sulla sicurezza aerea, in quanto tali norme contengono semplificazioni tecniche per l’industria che possono essere attuate nel modo migliore in un ambiente normale di operatività.
(5)Al fine di fornire un aiuto immediato alle autorità nazionali e a tutte le parti interessate durante la pandemia di Covid-19 e di consentire loro di adeguare la programmazione per prepararsi all’applicazione differita delle disposizioni interessate, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
(6)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 127 del regolamento (UE) 2018/1139,
Ha adottato il presente Regolamento:
Articolo 1
All’articolo 2, terzo comma, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1387, la data «5 novembre 2020» è sostituita dalla data «12 agosto 2021».
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 7 Agosto 2020
Per la Commissione
La Presidente
Ursula VON DER LEYEN
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