Regolamento d’Esecuzione (UE) 2020/1177 della Commissione del 7 Agosto 2020 che modifica il Regolamento d’Esecuzione (UE) 2020/469 per quanto riguarda il rinvio delle date di applicazione di determinate misure nel contesto della pandemia di Covid-19.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell’aviazione civile, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010 e (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 36, paragrafo 1, lettere c) e g), l’articolo 43, paragrafo 1, lettere a) e f), e l’articolo 44, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)Le misure introdotte per contenere la pandemia di Covid-19 ostacolano gravemente la capacità degli Stati membri e dell’industria aeronautica di prepararsi all’applicazione di una serie di regolamenti di esecuzione recentemente adottati nel settore della sicurezza aerea.

(2)Il confinamento, i cambiamenti delle condizioni di lavoro e della disponibilità dei dipendenti, unitamente al carico di lavoro aggiuntivo necessario per gestire le notevoli conseguenze negative della pandemia di Covid-19 su tutte le parti interessate, stanno compromettendo i preparativi per l’applicazione di detti regolamenti di esecuzione.

(3)Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/469 della Commissione (2) sarà parzialmente applicabile a decorrere dal 5 novembre 2020. L’adeguamento degli obblighi di segnalazione comuni e degli obblighi relativi ai formati SNOWTAM e METAR in linea con le norme e alle pratiche raccomandate dell’Organizzazione internazionale dell’aviazione civile (ICAO), introdotti da tale regolamento di esecuzione, è ostacolato dalla mancanza di risorse delle autorità competenti e degli operatori in questione a causa della pandemia di Covid-19 e dovrebbe pertanto essere rinviato per permettere alle autorità competenti e a tutte le parti interessati di predisporne l’attuazione.

(4)L’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea ha confermato alla Commissione che è possibile rinviare l’applicazione delle disposizioni di cui al considerando 3 senza effetti negativi sulla sicurezza aerea, in quanto si tratterebbe di un periodo molto limitato e le nuove misure sono intese ad aggiornare le disposizioni già applicabili in conformità delle attuali norme e pratiche raccomandate dell’ICAO.

(5)Al fine di fornire un aiuto immediato alle autorità nazionali e a tutte le parti interessate durante la pandemia di Covid-19 e di consentire loro di adeguare la programmazione per prepararsi all’applicazione differita delle disposizioni interessate, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(6)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 127 del regolamento (UE) 2018/1139,

Ha adottato il presente Regolamento:

Articolo 1

L’articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/469 è sostituito dal seguente:

«Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 27 Gennaio 2022.

Le seguenti disposizioni si applicano a decorrere dal 12 Agosto 2021:

a)Il punto 10, lettera b), dell’allegato I;

b)Nell’allegato III, il punto 6: Appendice 3 «FORMATO SNOWTAM».

Il punto 5 dell’allegato III si applica a decorrere dal 5 novembre 2020, ad eccezione del punto 5, lettera v): Appendice 1 «Modello per METAR», che si applica a decorrere dal 12 agosto 2021.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 Agosto 2020

Per la Commissione

La Presidente

Ursula VON DER LEYEN

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.259.01.0012.01.ITA&toc=OJ:L:2020:259:TOC

 

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