La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d’acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie (1), in particolare l’articolo 44, paragrafi 1 e 2, e l’articolo 53, paragrafo 3, in combinato disposto con l’articolo 131 dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica (2),
considerando quanto segue:
(1)L’allegato I della decisione 2009/177/CE della Commissione (3) reca l’elenco di Stati membri, zone e compartimenti soggetti a programmi di sorveglianza o di eradicazione approvati per alcune malattie elencate nell’allegato IV, parte II, della direttiva 2006/88/CE o che sono stati dichiarati indenni da tali malattie.
(2)L’autorità competente della Finlandia ha informato la Commissione di aver completato l’attuazione di tutte le misure di eradicazione nell’ambito del programma in corso per la setticemia emorragica virale (VHS) nella provincia di Åland e di aver avviato le successive misure di sorveglianza affinché tale provincia sia dichiarata zona «indenne da malattia». È pertanto opportuno sopprimere la provincia di Åland dall’allegato I, parte B, della decisione 2009/177/CE e inserirla invece nell’elenco della parte A di tale allegato in quanto soggetta a un programma di sorveglianza approvato.
(3)L’autorità competente dell’Estonia ha presentato alla Commissione, per approvazione, un programma di sorveglianza e di eradicazione per la VHS e la necrosi ematopoietica infettiva (IHN) e ha chiesto che le zone soggette a tale programma siano inserite nell’elenco di cui all’allegato I della decisione 2009/177/CE.
(4)La zona dell’Estonia soggetta a misure di sorveglianza per la VHS e la IHN dovrebbe essere inserita nell’elenco di cui all’allegato I, parte A, della decisione 2009/177/CE, mentre un compartimento in cui è presente l’infezione da IHN e soggetto alle misure di eradicazione di tale malattia dovrebbe essere inserito nell’elenco di cui all’allegato I, parte B, della decisione 2009/177/CE.
(5)La maggior parte del territorio della Croazia figura nell’allegato I, parte C, della decisione 2009/177/CE in quanto dichiarato indenne dal virus erpetico (KHV). L’autorità competente della Croazia ha informato la Commissione della comparsa di vari focolai di KHV all’interno della zona geografica attualmente presente nell’elenco e ha indicato che lo status di indenne da KHV dovrebbe essere revocato. È pertanto opportuno sopprimere la Croazia da tale elenco.
(6)A norma dell’articolo 127, paragrafo 1, dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, il diritto dell’Unione si applica al Regno Unito e nel Regno Unito durante il periodo di transizione previsto da tale accordo. Il periodo di transizione si conclude il 31 dicembre 2020.
(7)L’autorità competente del Regno Unito ha informato la Commissione della comparsa di vari focolai di Bonamia ostreae sul suo territorio, comprese zone attualmente elencate nell’allegato I, parte C, della decisione 2009/177/CE come indenni dalla malattia, e ha indicato che lo status di indenne da Bonamia ostreae dovrebbe essere revocato per tali zone. È pertanto opportuno sopprimere le zone interessate da tale elenco.
(8)È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato I della decisione 2009/177/CE.
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