Il Consiglio Congiunto,
visto l’accordo di partenariato economico, coordinamento politico e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati Uniti del Messico, dall’altra (1) («accordo globale»), in particolare gli articoli 5 e 10, in combinato disposto con l’articolo 47,
considerando quanto segue:
(1)In seguito all’adesione della Repubblica di Croazia («Croazia») all’Unione europea avvenuta il 1o luglio 2013, il 27 novembre 2018 è stato firmato a Bruxelles il terzo protocollo aggiuntivo dell’accordo globale applicabile dal 1o marzo 2020.
(2)Occorre pertanto adeguare, con effetto dalla data in cui la Croazia ha aderito all’accordo globale, determinate disposizioni della decisione n. 2/2000 (2), modificata dalla decisione n. 3/2004 (3) e dalla decisione n. 2/2008 (4), per quanto riguarda gli scambi di merci, la certificazione dell’origine e gli appalti pubblici.
(3)Gli articoli 5, 6, 7, 10 e 47 dell’accordo globale autorizzano il Consiglio congiunto istituito a norma dell’articolo 45 dell’accordo globale ad adottare decisioni per conseguire gli obiettivi dell’accordo globale e, in particolare, a stabilire le modalità e il calendario per quanto riguarda gli scambi di merci, gli scambi di servizi e gli appalti pubblici,
Ha adottato la presente Decisione:
Articolo 1
1.L’allegato I della decisione n. 2/2000 è modificato conformemente all’allegato I della presente decisione.
2.Il presente articolo lascia impregiudicato il contenuto della clausola di riesame di cui all’articolo 10 della decisione n. 2/2000.
Articolo 2
L’articolo 17, paragrafo 4, l’articolo 18, paragrafo 2, e l’appendice IV dell’allegato III della decisione n. 2/2000 sono modificati conformemente all’allegato II della presente decisione.
Articolo 3
1.Gli enti della Croazia elencati nell’allegato III della presente decisione sono aggiunti nelle pertinenti sezioni dell’allegato VI, parte B, della decisione n. 2/2000.
2.Le pubblicazioni della Croazia elencate nell’allegato IV della presente decisione sono aggiunte alla parte B dell’allegato XIII della decisione n. 2/2000.
Articolo 4
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Essa si applica a decorrere dalla data in cui la Croazia ha aderito all’accordo globale.
Fatto a Bruxelles, il 31 Luglio 2020
Per il Consiglio Congiunto
Il Presidente
BORRELL FONTELLES
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