La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)A norma dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96, gli Stati membri possono chiedere alla Commissione, anteriormente al 31 ottobre dell’anno in cui si applica un contingente di pesca ad essi assegnato, di riportare all’anno successivo fino al 10% di detto contingente.
(2)I regolamenti (UE) 2018/1628 (2), (UE) 2018/2025 (3), (UE) 2018/2058 (4) e (UE) 2019/124 (5) del Consiglio stabiliscono, per il 2019, contingenti di pesca per determinati stock e specificano gli stock cui sono applicabili le misure previste dal regolamento (CE) n. 847/96.
(3)I regolamenti (UE) 2018/2025, (UE) 2019/1838 (6), (UE) 2019/2236 (7) e (UE) 2020/123 (8) del Consiglio stabiliscono i contingenti per determinati stock per il 2020.
(4)A norma dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96, alcuni Stati membri hanno chiesto, anteriormente al 31 ottobre 2019, di riportare all’anno successivo parte dei loro contingenti relativi al 2019 per gli stock elencati nell’allegato del presente regolamento. Fatti salvi i limiti indicati in detto regolamento, i quantitativi riportati dovrebbero essere aggiunti ai contingenti relativi al 2020.
(5)Ai fini di tale esercizio di flessibilità si è proceduto alla verifica e si è tenuto conto dell’ammissibilità dei riporti richiesti per gli stock in questione e dello stato di sfruttamento di tali stock. Pertanto essi possono formare oggetto di un riporto di contingenti dal 2019 al 2020 in conformità all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.
(6)L’articolo 8 del regolamento (UE) 2019/124 prevede un meccanismo di scambio di contingenti per gli Stati membri che non dispongono di un contingente per determinate catture accessorie. A norma dell’articolo 8, paragrafo 3, dello stesso regolamento, i quantitativi prelevati da questo pool non possono essere riportati all’anno successivo. Nel 2019 i Paesi Bassi si sono avvalsi di questo meccanismo per il merluzzo bianco nelle zone 7b, 7c, 7e-k, 8, 9 e 10 e nelle acque dell’Unione della zona Copace 34.1.1 (COD/7XAD34); pertanto, i corrispondenti quantitativi non utilizzati non possono essere riportati al 2020. Tuttavia i Paesi Bassi hanno anche aumentato il loro contingente per questo stock grazie a un trasferimento di 0,102 tonnellate assegnate a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1704 della Commissione (9). Pertanto può essere riportato all’anno successivo unicamente un massimo del 10 % di tale quantitativo.
(7)Al fine di evitare un’eccessiva flessibilità, che rischierebbe di vanificare il principio dello sfruttamento razionale e responsabile delle risorse biologiche marine, ostacolare il conseguimento degli obiettivi della politica comune della pesca e compromettere le condizioni biologiche degli stock, la flessibilità interannuale di cui all’articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (10) è esclusa per gli stock elencati nell’allegato del presente regolamento.
(8)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la pesca e l’acquacoltura,
Ha adottato il presente Regolamento:
Articolo 1
I contingenti di pesca fissati per il 2020 nei regolamenti (UE) 2018/2025, (UE) 2019/1838, (UE) 2019/2236 e (UE) 2020/123 sono maggiorati come indicato nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 Luglio 2020
Per la Commissione
La Presidente
Ursula VON DER LEYEN
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