Regolamento d’Esecuzione (UE) 2020/1156 della Commissione del 4 Agosto 2020 che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal Regolamento d’Esecuzione (UE) 2018/186 della Commissione sulle importazioni di alcuni acciai anticorrosione.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l’articolo 13, paragrafo 3, e l’articolo 14, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

1.PROCEDURA

1.1.Misure in vigore

(1)Con il regolamento di esecuzione (UE) 2018/186 della Commissione (2) («il regolamento iniziale») la Commissione ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni acciai anticorrosione originari della Repubblica popolare cinese («Cina» o «la RPC»). I dazi antidumping individuali in vigore sono compresi tra il 17,2 % e il 27,9 %. A tutti i produttori esportatori che hanno collaborato non inseriti nel campione, elencati in un allegato di detto regolamento, è stato applicato un dazio del 26,1 %, mentre tutti gli altri produttori esportatori (che non hanno collaborato) sono soggetti al dazio residuo del 27,9 %.

(2)Dette misure sono denominate di seguito «misure in vigore» e l’inchiesta che ha portato all’istituzione delle misure mediante il regolamento iniziale è denominata di seguito «inchiesta iniziale».

1.2.Apertura d’ufficio

(3)La Commissione disponeva di elementi di prova sufficienti a dimostrare che le misure in vigore venivano eluse attraverso leggere modificazioni del prodotto in esame. Dalle statistiche a livello dei codici TARIC a 10 cifre è emerso in particolare che, a seguito dell’istituzione del dazio antidumping definitivo, la configurazione degli scambi riguardanti le esportazioni dalla Repubblica popolare cinese verso l’Unione ha subito una notevole modificazione.

(4)Gli elementi di prova indicavano che tale modificazione deriva dall’importazione del prodotto in esame leggermente modificato e che per tali pratiche, processi o lavorazioni non vi era una motivazione o giustificazione economica oltre all’istituzione del dazio.

(5)Gli elementi di prova di cui la Commissione disponeva indicavano che gli effetti riparatori delle misure in vigore risultavano indeboliti in termini di prezzi e di quantitativi.

(6)La Commissione disponeva inoltre di elementi di prova sufficienti a dimostrare che le esportazioni del prodotto leggermente modificato erano oggetto di dumping rispetto al valore normale precedentemente stabilito.

(7)Avendo dunque stabilito, dopo aver informato gli Stati membri, che esistevano elementi di prova prima facie sufficienti per l’apertura di un’inchiesta a norma dell’articolo 13, paragrafo 3, e dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, la Commissione ha deciso di aprire un’inchiesta sulla possibile elusione delle misure in vigore e di disporre la registrazione delle importazioni del prodotto leggermente modificato. Di conseguenza la Commissione ha adottato il regolamento (UE) 2019/1948 (3) (il «regolamento di apertura»), avviando un’inchiesta di propria iniziativa.

1.3.Prodotto in esame e prodotto oggetto dell’inchiesta

(8)Il prodotto oggetto della possibile elusione è costituito da prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai legati o non legati, calmati con alluminio, placcati o rivestiti – mediante galvanizzazione per immersione a caldo – di zinco e/o alluminio e nessun altro metallo, passivati chimicamente, contenenti in peso: 0,015 % o più ma non più di 0,170 % di carbonio, 0,015 % o più ma non più di 0,100 % di alluminio, non più di 0,045 % di niobio, non più di 0,010 % di titanio e non più di 0,010 % di vanadio, presentati arrotolati, in fogli tagliati su misura o in nastri stretti.

Sono esclusi i seguenti prodotti:

*Quelli di acciaio inossidabile, di acciai al silicio detti «magnetici» e di acciai rapidi,

*Quelli solo laminati a caldo o a freddo.

(9)Il prodotto in esame è attualmente classificabile ai codici NC ex 7210 41 00, ex 7210 49 00, ex 7210 61 00, ex 7210 69 00, ex 7212 30 00, ex 7212 50 61, ex 7212 50 69, ex 7225 92 00, ex 7225 99 00, ex 7226 99 30 ed ex 7226 99 70 (codici TARIC: 7210410020, 7210490020, 7210610020, 7210690020, 7212300020, 7212506120, 7212506920, 7225920020, 7225990022, 7225990092, 7226993010, 7226997094) ed è originario della Repubblica popolare cinese. Questo è il prodotto cui si applicano le misure iniziali.

(10)Il prodotto oggetto dell’inchiesta per una possibile elusione è costituito da prodotti laminati piatti di ferro o di acciai legati o non legati, placcati o rivestiti – mediante galvanizzazione per immersione a caldo – di zinco e/o alluminio e/o magnesio, anche con lega di silicio, passivati chimicamente, con o senza ulteriore trattamento superficiale come l’oliatura o la sigillatura, contenenti in peso: non più di 0,5 % di carbonio, non più di 1,1 % di alluminio, non più di 0,12 % di niobio, non più di 0,17 % di titanio e non più di 0,15 % di vanadio, presentati arrotolati, in fogli tagliati su misura o in nastri stretti.

Sono esclusi i seguenti prodotti:

-Quelli di acciaio inossidabile, di acciai al silicio detti «magnetici» e di acciai rapidi,

-Quelli solo laminati a caldo o a freddo;

-Il prodotto in esame quale definito al considerando 8.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.255.01.0036.01.ITA&toc=OJ:L:2020:255:TOC

 

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