Il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura europea («EPPO») (1), in particolare l’articolo 16,
vista la decisione di esecuzione (UE) 2018/1696 del Consiglio, del 13 luglio 2018, concernente le regole di funzionamento del comitato di selezione di cui all’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1939 relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura europea («EPPO») (2),
vista la decisione (UE) 2018/1275 del Consiglio, del 18 settembre 2018, relativa alla nomina dei membri del comitato di selezione previsto all’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1939 (3),
vista la decisione di esecuzione (UE) 2019/598 del Consiglio, del 9 aprile 2019, relativa alle disposizioni transitorie per la nomina dei procuratori europei per e durante il primo mandato di cui all’articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/1939 (4),
visti i pareri motivati e la graduatoria dei candidati redatti dal comitato di selezione,
considerando quanto segue:
(1)La Procura europea («EPPO») è stata istituita dal regolamento (UE) 2017/1939. La Commissione è responsabile dell’istituzione e del funzionamento amministrativo iniziale dell’EPPO finché questa non avrà la capacità di eseguire il proprio bilancio.
(2)I procuratori europei devono supervisionare le indagini e le azioni penali conformemente all’articolo 12 del regolamento (UE) 2017/1939.
(3)In conformità dell’articolo 120, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) 2017/1939, l’EPPO deve assumere i compiti di indagine e azione penale ad essa conferiti da detto regolamento a una data che sarà stabilita con decisione della Commissione su proposta del procuratore capo europeo una volta costituita l’EPPO.
(4)Il procuratore capo europeo è stato nominato con decisione (UE) 2019/1798 del Parlamento europeo e del Consiglio (5). Al fine di istituire il collegio dell’EPPO, che è composto dal procuratore capo europeo e da un procuratore europeo per Stato membro partecipante, è necessario che il Consiglio nomini i procuratori europei.
(5)La decisione di esecuzione (UE) 2018/1696 stabilisce le regole di funzionamento del comitato di selezione di cui all’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1939 («regole di funzionamento del comitato di selezione»).
(6)A norma dell’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1939, ciascuno Stato membro partecipante designa tre candidati al posto di procuratore europeo tra i candidati che sono membri attivi delle procure o della magistratura dello Stato membro interessato, offrono tutte le garanzie di indipendenza e che possiedono le qualifiche necessarie per essere nominati ad alte funzioni a livello di procura o giurisdizionali nei rispettivi Stati membri e vantano una rilevante esperienza pratica in materia di sistemi giuridici nazionali, di indagini finanziarie e di cooperazione giudiziaria internazionale in materia penale.
(7)Il comitato di selezione ha redatto i pareri motivati e la graduatoria per ciascuno dei candidati designati che soddisfacevano le condizioni di cui all’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1939 e li ha presentati al Consiglio che li ha ricevuti in data 29 maggio, 20 giugno, 11 ottobre, 18 novembre, 10 dicembre 2019 e 16 luglio 2020.
(8)In conformità della regola VII, paragrafo 2, quarto comma, delle regole di funzionamento del comitato di selezione, il comitato di selezione ha stabilito la graduatoria dei candidati in base alle loro qualifiche ed esperienza. La graduatoria rispecchia l’ordine di preferenza del comitato di selezione e non è vincolante per il Consiglio.
(9)A norma dell’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1939, il Consiglio, ricevuti i pareri motivati del comitato di selezione, deve selezionare e nominare uno dei candidati al posto di procuratore europeo dello Stato membro partecipante in questione.
(10)A norma dell’articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1939, il Consiglio, deliberando a maggioranza semplice, deve selezionare e nominare i procuratori europei per un mandato non rinnovabile di sei anni. Alla fine del periodo di sei anni il Consiglio può decidere di prorogare il mandato per un massimo di tre anni.
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