La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 785/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativo ai requisiti assicurativi applicabili ai vettori aerei e agli esercenti di aeromobili (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
(1)Con decisione 2001/539/CE del Consiglio (2) la Comunità ha concluso la convenzione per l’unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale, approvata il 28 maggio 1999 a Montreal («convenzione di Montreal»), la quale stabilisce norme in materia di responsabilità nel trasporto aereo internazionale di persone, bagagli e merci.
(2)Il regolamento (CE) n. 785/2004 ha istituito requisiti assicurativi minimi in materia di responsabilità per il trasporto di passeggeri, bagagli e merci a livelli idonei a garantire che i vettori aerei siano assicurati in modo adeguato, tale da coprire la loro responsabilità derivante dalla convenzione di Montreal.
(3)I limiti di responsabilità dei vettori aerei previsti dalla convenzione di Montreal sono stati recentemente rivisti dall’Organizzazione internazionale dell’aviazione civile (ICAO) che ha applicato un coefficiente inflattivo che corrisponde al tasso cumulato di inflazione dalla data di entrata in vigore della convenzione stessa.
(4)L’ICAO ha stabilito che il coefficiente inflattivo applicato dal 30 dicembre 2009, data dell’entrata in vigore dei precedenti limiti rivisti della convenzione di Montreal, ha superato la soglia del 10 percento, valore che fa scattare l’adeguamento dei limiti di responsabilità. I limiti di responsabilità sono stati pertanto rivisti di conseguenza.
(5)I requisiti assicurativi minimi relativi alla responsabilità per il trasporto di persone, bagagli e merci istituiti dal regolamento (CE) n. 785/2004 dovrebbero essere adeguati tempestivamente per tenere conto dei limiti di responsabilità rivisti della convenzione di Montreal che sono entrati in vigore il 28 dicembre 2019.
(6)Per quanto concerne la responsabilità riguardo alle persone, i requisiti assicurativi minimi previsti dal regolamento (CE) n. 785/2004 sono stati fissati a un livello significativamente superiore ai limiti di responsabilità rivisti della convenzione di Montreal.
(7)Per quanto attiene alla responsabilità per i bagagli e le merci, i requisiti assicurativi minimi previsti dal regolamento (CE) n. 785/2004 dovrebbero essere aumentati al livello dei limiti di responsabilità rivisti della convenzione Montreal.
(8)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 785/2004,
Ha adottato il presente Regolamento:
Articolo 1
All’articolo 6 del regolamento (CE) n. 785/2004, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
«2.Per la responsabilità riguardo ai bagagli la copertura assicurativa minima ammonta a 1 288 DSP per passeggero nelle operazioni commerciali.
3.Per la responsabilità riguardo alle merci la copertura assicurativa minima ammonta a 22 DSP per kilogrammo nelle operazioni commerciali.»
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 27 Aprile 2020
Per la Commissione
La Presidente
Ursula VON DER LEYEN
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