La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. L’articolo 10, paragrafo 2, di detto regolamento dispone in merito alla rivalutazione degli additivi autorizzati a norma della direttiva 70/524/CEE del Consiglio (2).
(2)L’olio essenziale di cardamomo da Elettaria cardamomum (L.) Maton è stato autorizzato per un periodo illimitato, conformemente alla direttiva 70/524/CEE, come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali, appartenente al gruppo «sostanze aromatizzanti e stimolanti dell’appetito». Tale prodotto è stato iscritto successivamente nel registro degli additivi per mangimi come prodotto esistente, in conformità all’articolo 10, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1831/2003.
(3)A norma dell’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in combinato disposto con l’articolo 7 dello stesso regolamento, è stata presentata una domanda di rivalutazione dell’olio essenziale di cardamomo da Elettaria cardamomum (L.) Maton come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali. Il richiedente ha chiesto che tale additivo sia classificato nella categoria «additivi organolettici» e nel gruppo funzionale «aromatizzanti». La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
(4)Nel parere del 14 maggio 2019 (3) l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») ha concluso che, alle condizioni d’uso proposte, l’olio essenziale di cardamomo da Elettaria cardamomum (L.) Maton non ha un’incidenza negativa sulla salute degli animali, sulla sicurezza dei consumatori o sull’ambiente. In mancanza di studi che ne valutino la sicurezza per l’utilizzatore, l’Autorità non ha potuto concludere che il prodotto sia sicuro per gli utilizzatori durante la manipolazione dell’additivo. Secondo il parere, il richiedente ha fornito una scheda di dati di sicurezza per l’olio di cardamomo in cui si rilevavano alcuni rischi. In particolare, secondo la scheda dei dati di sicurezza, il prodotto può provocare reazioni cutanee allergiche, irritazioni della pelle e degli occhi e risultare letale se ingerito. La Commissione ritiene pertanto opportuno che siano adottate misure di protezione adeguate al fine di evitare effetti nocivi per la salute umana, specialmente per gli utilizzatori dell’additivo.
(5)Dato che la sostanza in questione è utilizzata come aroma nei prodotti alimentari e la sua funzione nei mangimi è essenzialmente identica a quella svolta negli alimenti, l’Autorità ha concluso che non è necessaria alcuna ulteriore dimostrazione della sua efficacia. L’Autorità non ritiene necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all’immissione sul mercato. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell’additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.
(6)Al fine di permettere un migliore controllo della sostanza in questione dovrebbero essere previste restrizioni e condizioni. Per l’additivo per mangimi in questione i tenori raccomandati dovrebbero essere indicati sull’etichetta. Qualora tali tenori vengano superati, è opportuno indicare determinate informazioni sull’etichetta delle premiscele contenenti l’additivo per mangimi.
(7)Dalla valutazione dell’olio essenziale di cardamomo da Elettaria cardamomum (L.) Maton risulta che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno autorizzare l’utilizzo di tale additivo come specificato nell’allegato del presente regolamento.
(8)Dato che non vi sono motivi di sicurezza che richiedano l’applicazione immediata delle modifiche delle condizioni di autorizzazione della sostanza in questione, è opportuno prevedere un periodo transitorio per consentire alle parti interessate di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dall’autorizzazione.
(9)La mancata autorizzazione dell’olio essenziale di cardamomo da Elettaria cardamomum (L.) Maton come aromatizzante nell’acqua di abbeveraggio non ne esclude l’utilizzo in mangimi composti somministrati nell’acqua.
(10)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.
Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.
Link:
Nb: Ritenete che possiamo migliore le nostre attività, oppure siete soddisfatti?
Cliccando sul link sottostante potrete esprimere, in modo anonimo, una valutazione su Eurokom "Calabria&Europa", Centro Europe Direct di Gioiosa Ionica:
http://occurrence-survey.com/edic-users-satisfaction/page1.php?lang=it