Regolamento d’Esecuzione (UE) 2020/1080 della Commissione del 22 Luglio 2020 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di vetro solare originario della Repubblica popolare cinese.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l’articolo 11, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

1.PROCEDURA

1.1.Misure in vigore

(1)Nel maggio 2014 la Commissione ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di vetro solare originario della Repubblica popolare cinese (la «RPC» o «Cina») per mezzo del regolamento di esecuzione (UE) n. 470/2014 della Commissione (2) («le misure iniziali»).

(2)Nell’agosto 2015, a seguito di una nuova inchiesta antiassorbimento a norma dell’articolo 12 del regolamento di base, la Commissione ha modificato le misure iniziali mediante il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1394 della Commissione (3). Le aliquote individuali dei dazi antidumping sono comprese tra il 17,5 % e il 75,4 %. Tutte le altre società sono soggette a un dazio antidumping su scala nazionale del 67,1 % («le misure in vigore»).

(3)Nel contesto di una procedura distinta, nel maggio del 2014 la Commissione ha istituito dazi compensativi compresi tra il 3,2 % e il 17,1 % (4).

1.2.Apertura di un riesame in previsione della scadenza

(4)In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza delle misure in vigore (5), il 13 febbraio 2019 EU ProSun Glass («il richiedente»), che rappresenta più del 25 % della produzione totale di vetro solare dell’Unione, ha chiesto l’apertura di un riesame in previsione della scadenza («la domanda di riesame»). Il richiedente ha affermato che la scadenza delle misure iniziali implicherebbe il rischio di persistenza o reiterazione del dumping e di persistenza o reiterazione del pregiudizio per l’industria dell’Unione.

(5)Il 14 maggio 2019, con avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (6) («l’avviso di apertura»), la Commissione ha annunciato l’apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure in vigore, a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

1.3.Inchiesta

1.3.1.Periodo dell’inchiesta di riesame e periodo in esame

(6)L’inchiesta di riesame ha riguardato il periodo dal 1o gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 («periodo dell’inchiesta di riesame» o «PIR»). L’esame delle tendenze utili per valutare il rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio ha riguardato il periodo tra il 1o gennaio 2015 e la fine del periodo dell’inchiesta di riesame («periodo in esame»).

1.3.2.Parti interessate

(7)Nell’avviso di apertura la Commissione ha invitato tutte le parti interessate a partecipare all’inchiesta. In particolare, ha contattato il richiedente, i produttori noti dell’Unione, i produttori esportatori noti della RPC, gli importatori indipendenti noti, gli utilizzatori del prodotto oggetto del riesame nell’Unione e le autorità della RPC.

(8)Tutte le parti interessate sono state invitate a comunicare le loro osservazioni nonché a fornire informazioni ed elementi di prova entro i termini fissati nell’avviso di apertura. Alle parti interessate è stata altresì concessa la possibilità di chiedere un’audizione con i servizi della Commissione incaricati dell’inchiesta e/o il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale («il consigliere-auditore»).

(9)Uno dei produttori dell’Unione ha chiesto che il suo nome sia mantenuto riservato in ragione del fatto che la partecipazione alla procedura del gruppo al quale appartiene potrebbe avere ripercussioni sulle attività del gruppo in Cina e potrebbe dar luogo a ritorsioni da parte dei suoi clienti. La richiesta è stata esaminata dalla Commissione. Questa ha ritenuto che la mera presenza del gruppo in Cina costituisse un pericolo astratto e non fosse sufficiente a tradursi in una minaccia concreta di ritorsioni. A tale proposito non è stato portato all’attenzione dei servizi della Commissione alcun elemento di prova concreto. Inoltre nessuna delle attività del gruppo in Cina riguardava il settore del vetro solare. Su tale base la Commissione ha deciso di respingere l’argomentazione.

(10)La società si è rivolta al consigliere-auditore in merito a detta questione. Il consigliere-auditore ha appoggiato il rifiuto della Commissione ritenendo che la richiesta di anonimato fosse basata su ipotesi di possibili ritorsioni anziché su minacce effettive nei confronti della società o del gruppo, oltre al fatto che la società non aveva fornito fatti o informazioni nuovi tali da giustificare una modifica della decisione precedente.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.238.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2020:238:TOC

 

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