Regolamento d’Esecuzione (UE) 2020/1081 della Commissione del 22 Luglio 2020 che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di vetro solare originario della Repubblica popolare cinese.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell’Unione europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l’articolo 18,

considerando quanto segue:

1.PROCEDURA

1.1.Misure in vigore

(1)Nel maggio 2014 la Commissione ha istituito dazi compensativi antisovvenzioni definitivi sulle importazioni di vetro solare originario della Repubblica popolare cinese (la «Cina» o «RPC») per mezzo del regolamento di esecuzione (UE) n. 471/2014 della Commissione (2) («l’inchiesta iniziale»).

(2)I dazi compensativi individuali attualmente in vigore sono compresi tra il 3,2 % e il 17,1 %. Tutte le altre società sono soggette a un dazio su scala nazionale del 17,1 % («le misure in vigore»).

(3)Nel contesto di una procedura distinta, nel maggio del 2014, la Commissione ha istituito dazi antidumping compresi tra lo 0,4 % e il 36,1 % (3). Nell’agosto 2015, a seguito di una nuova inchiesta antiassorbimento, la Commissione ha modificato le misure antidumping mediante il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1394 della Commissione (4).

1.2.Apertura di un riesame in previsione della scadenza

(4)In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza delle misure compensative in vigore (5), il 13 febbraio 2019 EU ProSun Glass («il richiedente»), che rappresenta più del 25 % della produzione totale di vetro solare dell’Unione, ha chiesto l’apertura di un riesame in previsione della scadenza («la domanda di riesame»). Il richiedente ha affermato che la scadenza delle misure iniziali implicherebbe il rischio di persistenza o reiterazione delle sovvenzioni e di persistenza o reiterazione del pregiudizio per l’industria dell’Unione.

(5)Conformemente all’articolo 10, paragrafo 7, del regolamento di base, la Commissione ha notificato al governo della Repubblica popolare cinese, prima dell’apertura del procedimento, di aver ricevuto una domanda di riesame debitamente documentata. La Commissione ha invitato il governo della RPC a una serie di consultazioni al fine di chiarire la situazione riguardo al contenuto della domanda di riesame e di pervenire a una soluzione di comune accordo. Il governo della RPC ha accettato l’offerta delle consultazioni, che si sono successivamente tenute il 10 maggio 2019. Nel corso delle consultazioni, tuttavia, non è stato possibile pervenire a una soluzione concordata. Il governo della RPC non ha collaborato ulteriormente.

(6)Il 14 maggio 2019, con avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (6) («l’avviso di apertura»), la Commissione ha annunciato l’apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure compensative applicabili a norma dell’articolo 18 del regolamento di base.

1.3.Inchiesta

1.3.1.Periodo dell’inchiesta di riesame e periodo in esame

(7)L’inchiesta di riesame ha riguardato il periodo dal 1o gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 («periodo dell’inchiesta di riesame» o «PIR»). L’esame delle tendenze utili per valutare il rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio ha riguardato il periodo tra il 1o gennaio 2015 e la fine del periodo dell’inchiesta di riesame («periodo in esame»).

1.3.2.Parti interessate

(8)Nell’avviso di apertura la Commissione ha invitato tutte le parti interessate a partecipare all’inchiesta. In particolare, ha contattato il richiedente, i produttori noti dell’Unione, i produttori esportatori noti della RPC, gli importatori indipendenti noti, gli utilizzatori del prodotto oggetto del riesame nell’Unione e le autorità della RPC.

(9)Tutte le parti interessate sono state invitate a comunicare le loro osservazioni nonché a fornire informazioni ed elementi di prova entro i termini fissati nell’avviso di apertura. Alle parti interessate è stata altresì concessa la possibilità di chiedere per iscritto un’audizione con i servizi della Commissione incaricati dell’inchiesta e/o il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale («il consigliere-auditore»).

(10)Uno dei produttori dell’Unione ha chiesto che il suo nome sia mantenuto riservato in ragione del fatto che la partecipazione alla procedura del gruppo di società al quale appartiene potrebbe avere ripercussioni sulle attività del gruppo in Cina e della paura di ritorsioni da parte di clienti implicati nella presente inchiesta. La richiesta è stata esaminata dalla Commissione. Questa ha ritenuto che la mera presenza del gruppo in Cina costituisse un pericolo astratto e non fosse sufficiente a tradursi in una minaccia concreta di ritorsioni. A tale proposito non è stato portato all’attenzione dei servizi della Commissione alcun elemento di prova concreto. Inoltre nessuna delle attività del gruppo in Cina riguardava il settore del vetro solare in particolare. Su tale base la Commissione ha deciso di respingere l’argomentazione.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.238.01.0043.01.ITA&toc=OJ:L:2020:238:TOC

 

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