Decisione d’Esecuzione (UE) 2020/1073 della Commissione del 17 Luglio 2020 relativa alla concessione di una deroga richiesta dai Paesi Bassi a norma della Direttiva 91/676/CEE del Consiglio.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (1), in particolare l’allegato III, punto 2, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)Con decisione 2005/880/CE (2) la Commissione ha concesso una deroga richiesta dai Paesi Bassi a norma della direttiva 91/676/CEE per consentire l’applicazione di effluente di allevamento contenente fino a 250 kg di azoto per ettaro l’anno nelle aziende in cui almeno il 70 % del terreno è destinato alla praticoltura.

(2)Con decisione 2010/65/UE (3), la Commissione ha modificato la decisione 2005/880/CE e prorogato la deroga fino al 31 dicembre 2013.

(3)Con decisione di esecuzione 2014/291/UE della Commissione (4), scaduta il 31 dicembre 2017, ai Paesi Bassi è stata concessa una deroga a norma della direttiva 91/676/CEE per consentire l’applicazione di effluente di animali allevati a pascolo nelle aziende aventi una superficie prativa pari ad almeno l’80 % fino a un massimo di 230 kg di azoto per ettaro l’anno per le aziende sui terreni sabbiosi meridionali e centrali e sui terreni di tipo «loess» e fino a un massimo di 250 kg di azoto per ettaro l’anno per le aziende su altri terreni. La deroga riguardava 19 564 aziende nel 2016, pari al 47 % della superficie agricola totale netta nei Paesi Bassi.

(4)Con decisione di esecuzione (UE) 2018/820 della Commissione (5), che ha cessato di applicarsi il 1ogennaio 2020, ai Paesi Bassi è stata concessa una deroga ai sensi della direttiva 91/676/CEE per consentire l’applicazione di effluente di animali allevati a pascolo nelle aziende aventi una superficie prativa pari ad almeno l’80 % fino a un massimo di 230 kg di azoto per ettaro l’anno per le aziende sui terreni sabbiosi meridionali e centrali e sui terreni di tipo «loess» e fino a un massimo di 250 kg di azoto per ettaro l’anno per le aziende su altri terreni. La deroga riguardava 18 818 aziende nel 2019, pari al 44,7 % della superficie agricola totale netta nei Paesi Bassi.

(5)Come riconosciuto nella decisione di esecuzione (UE) 2018/820, negli ultimi anni l’attuazione della politica di gestione dell’effluente da parte dei Paesi Bassi ha subito alcune battute d’arresto, conducendo a una situazione in cui sussistono preoccupazioni su possibili frodi. Questa situazione ha imposto ai Paesi Bassi di intensificare gli sforzi per prevenire le frodi nell’attuazione della normativa in materia di effluenti. Sebbene il sesto programma d’azione neerlandese preveda già misure volte a rafforzare i controlli e le ispezioni per migliorare il livello generale di conformità alla normativa nazionale in materia di effluenti, era necessario un ulteriore impegno per promuovere l’efficace attuazione e la piena conformità. Gli sforzi necessari includevano la creazione di una strategia rafforzata di applicazione delle norme, che tenesse anche conto delle disposizioni della direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6). La strategia doveva basarsi su una valutazione indipendente della conformità alla normativa neerlandese in materia di effluenti, contenere misure specifiche volte a rafforzare ulteriormente le ispezioni e i controlli e indicare una metodologia chiara per stabilire penali e sanzioni sufficientemente dissuasive. Era pertanto opportuno limitare la durata della decisione di esecuzione (UE) 2018/820 in modo da consentire ai Paesi Bassi di applicare integralmente la strategia rafforzata di applicazione.

(6)Con lettera del 4 febbraio 2020 i Paesi Bassi hanno presentato alla Commissione una domanda di rinnovo della deroga per il periodo dal 2020 al 2021, conformemente all’allegato III, punto 2, terzo comma, della direttiva 91/676/CEE (di seguito «domanda dei Paesi Bassi»).

(7)Conformemente all’articolo 3, paragrafo 5, della direttiva 91/676/CEE, i Paesi Bassi applicano un programma d’azione sull’intero territorio. La normativa nazionale di attuazione della succitata direttiva prevede norme per l’applicazione sia dell’azoto che del fosfato.

(8)Secondo i dati forniti dai Paesi Bassi, nel periodo compreso tra il 2016 e il 2019 il numero di capi di bestiame nel paese è diminuito dello 0,2% rispetto al periodo 2012-2015. Nello stesso periodo, il numero di suini e di capi di pollame nei Paesi Bassi è cresciuto rispettivamente dello 0,6% e del 3,4%. Dal 2006 la legislazione neerlandese (7) fissa limiti per il numero di suini e di capi di pollame. Inoltre, da gennaio 2015 la legislazione neerlandese (8) prevede il trattamento di una quota adeguata di effluenti eccedentari del settore lattiero-caseario. Il 1ogennaio 2018 nei Paesi Bassi è inoltre stato introdotto un sistema di diritti di produzione dei fosfati per il bestiame da latte (9). Tutte queste misure mirano a prevenire l’inquinamento dei corpi idrici.

(9)I Paesi Bassi hanno indicato che nel periodo 2014-2017 l’uso di azoto proveniente da effluente di allevamento a livello nazionale è stato di 417 000 tonnellate, pari a un aumento del 4,04% rispetto al periodo 2010-2013. L’uso di fertilizzanti chimici azotati nei Paesi Bassi è aumentato di circa il 3,3% nel periodo 2014-2017 rispetto al periodo 2010-2013.

(10)In base ai dati scientifici forniti dalle autorità neerlandesi, il clima dei Paesi Bassi, caratterizzato da precipitazioni uniformemente distribuite nell’arco dell’anno e da escursioni termiche annue relativamente ridotte, favorisce una lunga stagione vegetativa nelle specie erbose, corrispondente a 250 giorni l’anno.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.234.01.0020.01.ITA&toc=OJ:L:2020:234:TOC

 

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