La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (1), in particolare l’allegato III, punto 2, terzo comma,
considerando quanto segue:
(1)Con decisione 2002/915/CE (2), la Commissione ha concesso una deroga richiesta dalla Danimarca a norma della direttiva 91/676/CEE, consentendo l’applicazione di effluente di allevamento contenente fino a 230 kg di azoto per ettaro all’anno in determinati allevamenti di bovini. Tale deroga è stata prorogata dalle decisioni 2005/294/CE (3) e 2008/664/CE (4) della Commissione e dalle decisioni di esecuzione 2012/659/UE (5), (UE) 2017/847 (6) e (UE) 2018/1928 (7) della Commissione.
(2)La deroga concessa dalla decisione di esecuzione (UE) 2018/1928 riguardava (per la campagna 2017/2018) 1 312 allevamenti di bovini, 396 000 capi di bestiame (pari a 39,6 milioni di kg di azoto nell’effluente di allevamento) e 198 195 ettari di seminativi, pari rispettivamente al 3,9 % del numero totale di allevamenti, al 18,1 % dell’azoto totale nell’effluente di allevamento applicato e all’8,2 % della superficie agricola totale netta.
(3)Con lettera del 20 marzo 2020 la Danimarca ha presentato alla Commissione una domanda di rinnovo della deroga a norma dell’allegato III, punto 2, terzo comma, della direttiva 91/676/CEE.
(4)La Danimarca ha adottato un programma d’azione, in conformità all’articolo 5 della direttiva 91/676/CEE, mediante parti dell’ordinanza esecutiva n. 760 del 30 giugno 2019 sulla regolamentazione ambientale dell’allevamento e sull’immagazzinamento e sull’uso di fertilizzanti, la legge n. 338 del 2 aprile 2019 sull’uso agricolo di fertilizzanti e sulle misure concernenti la riduzione dei nutrienti modificata, l’ordinanza esecutiva n. 762 del 29 luglio 2019 sull’uso agricolo di fertilizzanti nel periodo di programmazione 2019/2020 e l’ordinanza esecutiva n. 66 del 28 gennaio 2020 sulle misure concernenti la riduzione dei nutrienti e sulle misure relative all’agricoltura per il periodo di programmazione 2020/2021. A integrazione di tali misure dal 2019 la Danimarca applica una normativa mirata a norma della legge n. 338 del 2 aprile 2019 sull’uso agricolo di fertilizzanti e sulle misure concernenti la riduzione dei nutrienti modificata. La legislazione danese include inoltre un regolamento generale sul fosforo, conformemente alla legge n. 256 del 21 marzo 2017 sull’allevamento e sull’uso di fertilizzante nonché all’ordinanza n. 865 del 23 giugno 2017 sul bestiame commerciale, gli effluenti di allevamento, i foraggi insilati ecc., ora ordinanza n. 760 del 30 luglio 2019.
(5)La legislazione danese che recepisce la direttiva 91/676/CEE contempla limiti relativi all’applicazione di azoto. La legislazione che limita l’applicazione di fosforo è entrata in vigore nell’agosto 2017.
(6)La legislazione danese include un regime mirato combinato di colture intercalari facoltative e obbligatorie per il periodo coperto dalla presente decisione. Nell’ambito di tale regime le disposizioni obbligatorie per le colture intercalari entrano in vigore automaticamente se gli accordi su base volontaria in materia non riescono a realizzare gli obiettivi ambientali. Le zone interessate da colture intercalari integrano il requisito nazionale relativo alle colture intercalari obbligatorie a norma della legge n. 338 del 2 aprile 2019 modificata. Il regime è necessario ad assicurare che l’applicazione dell’attuale deroga non comporti un deterioramento della qualità dell’acqua.
(7)Le informazioni comunicate dalla Danimarca nell’ambito della deroga concessa dalla decisione di esecuzione (UE) 2018/1928 indicano che la deroga non sta comportando un deterioramento della qualità dell’acqua rispetto alle zone non interessate dalla deroga. Dai dati sull’attuazione della direttiva 91/676/CEE per il periodo 2012-2015 (8) emerge che l’83,4 % dei siti di monitoraggio delle acque sotterranee presenta concentrazioni medie di nitrati inferiori a 50 mg/l, e il 27,5 % inferiori a 25 mg/l. Per quanto riguarda le acque dolci superficiali, il 99,4 % dei siti di monitoraggio presenta concentrazioni medie di nitrati inferiori a 50 mg/l, e l’85,8 % inferiori a 25 mg/l. I dati del monitoraggio mostrano una tendenza generale stabile della concentrazione di nitrati nelle acque sotterranee e nelle acque dolci superficiali rispetto al precedente periodo di riferimento (2008-2011). I dati sull’eutrofizzazione mostrano che le condizioni dei laghi oggetto di monitoraggio sono state classificate come ottime/buone nel 25 % dei casi e non buone nel 75 % dei casi, e che 2 dei 119 corpi idrici estuariali/costieri oggetto di monitoraggio sono risultati in buone condizioni.
(8)La Commissione, dopo aver esaminato la richiesta della Danimarca in base agli elementi di cui all’allegato III, punto 2, terzo comma, della direttiva 91/676/CEE e alla luce dell’esperienza acquisita con la deroga concessa dalle decisioni 2002/915/CE, 2005/294/CE e 2008/664/CE e dalle decisioni di esecuzione 2012/659/UE, (UE) 2017/847 e (UE) 2018/1928 ritiene che il quantitativo di effluente proposto dalla Danimarca, pari a 230 kg di azoto per ettaro l’anno, non ostacolerà la realizzazione degli obiettivi di cui alla direttiva 91/676/CEE se verranno rispettate determinate condizioni rigorose relativamente alle colture intercalari, ai massimali di fosforo, alla rotazione delle colture, all’applicazione di effluente e di altri fertilizzanti nonché al campionamento e all’analisi del suolo.
(9)Nelle aziende agricole autorizzate ad applicare effluente di allevamento contenente fino a 230 kg di azoto per ettaro l’anno, i piani di fertilizzazione dovrebbero essere aggiornati tempestivamente al fine di garantire la coerenza con le reali pratiche agricole e la copertura vegetale permanente dei seminativi, mentre le colture intercalari dovrebbero essere usate per compensare le perdite autunnali di nitrati nel sottosuolo e limitare le perdite invernali di azoto.
(10)La direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (9) stabilisce norme generali per l’istituzione dell’Infrastruttura per l’informazione territoriale nell’Unione europea ai fini delle politiche ambientali unionali e delle politiche o delle attività tali da ripercuotersi sull’ambiente. Laddove applicabile, le informazioni territoriali raccolte nel contesto della presente decisione dovrebbero essere conformi alle disposizioni di detta direttiva. Al fine di ridurre gli oneri amministrativi e migliorare la coerenza dei dati, nel raccogliere i dati necessari nell’ambito della presente decisione la Danimarca dovrebbe avvalersi delle informazioni acquisite nel quadro del sistema integrato di gestione e di controllo istituito a norma del titolo V, capo II, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (10).
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