La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi (1), in particolare l’articolo 55, paragrafo 3,
previa consultazione del comitato permanente sui biocidi,
considerando quanto segue:
(1)Nell’allegato I del regolamento (UE) n. 528/2012 sono iscritti i principi attivi che presentano un profilo più favorevole dal punto di vista ambientale o della salute umana o animale. I prodotti contenenti tali principi attivi possono pertanto essere autorizzati mediante una procedura semplificata. L’azoto è incluso nell’allegato I del regolamento (UE) n. 528/2012 subordinatamente alla restrizione che venga utilizzato in quantità limitate in bombolette di gas pronte per l’uso.
(2)A norma dell’articolo 86 del regolamento (UE) n. 528/2012, l’azoto è approvato come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi nel tipo di prodotto 18 «insetticidi» (2). I biocidi costituiti da azoto approvato sono autorizzati in diversi Stati membri, tra cui l’Austria, e sono forniti in bombole per gas (3).
(3)L’azoto può essere generato anche in situ dall’aria ambiente. L’uso dell’azoto generato in situ non è attualmente approvato nell’Unione e il principio attivo non figura nell’allegato I del regolamento (UE) n. 528/2012 né è inserito nell’elenco di principi attivi inclusi nel programma di riesame dei principi attivi esistenti contenuti nei biocidi di cui all’allegato II del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione (4).
(4)Il 26 giugno 2019, a norma dell’articolo 55, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012, l’Austria ha presentato alla Commissione una domanda di deroga all’articolo 19, paragrafo 1, lettera a), del suddetto regolamento chiedendo di poter autorizzare biocidi costituiti da azoto generato in situ dall’aria ambiente per la protezione del patrimonio culturale («la domanda»). Con lettera del 3 settembre 2019 l’Austria ha fornito ulteriori informazioni sull’uso di azoto generato in situ da parte dei musei e sull’assenza di alternative appropriate.
(5)Il patrimonio culturale può essere danneggiato da una vasta gamma di organismi nocivi, dagli insetti ai microorganismi. La presenza di tali organismi non solo può causare la perdita del bene culturale stesso, ma comporta anche il rischio che tali organismi nocivi si propaghino in altri oggetti nelle vicinanze. Senza un trattamento appropriato, gli oggetti potrebbero essere danneggiati irrimediabilmente, mettendo così a serio rischio il patrimonio culturale.
(6)L’azoto generato in situ è usato per creare un’atmosfera controllata con una bassissima concentrazione di ossigeno (anossia) in tende o camere di trattamento sigillate, permanenti o temporanee, per il controllo degli organismi nocivi al patrimonio culturale. L’azoto è separato dall’aria ambiente ed è pompato nella tenda o nella camera di trattamento, dove la concentrazione di azoto nell’atmosfera è aumentata al 99 % circa e, di conseguenza, l’ossigeno si esaurisce quasi completamente. L’umidità dell’azoto pompato nell’area di trattamento è stabilita in base alle necessità dell’oggetto da trattare. Gli organismi nocivi non possono sopravvivere alle condizioni create nella tenda o nella camera di trattamento.
(7)Secondo le informazioni trasmesse dall’Austria, l’uso di azoto generato in situ sembra essere l’unica tecnica efficace per il controllo degli organismi nocivi che può essere utilizzata per tutti i tipi e le combinazioni di materiali presenti nelle collezioni ed esposizioni museali e nei siti del patrimonio culturale senza danneggiarli, ed è efficace nei confronti di tutti gli organismi noti nocivi al patrimonio culturale, in tutte le fasi di sviluppo.
(8)Il metodo dell’anossia o dell’atmosfera modificata o controllata è elencato nella norma EN 16790:2016 «Conservazione dei beni culturali — Gestione integrata delle specie nocive per la protezione dei beni culturali» e l’azoto è descritto in tale norma come il metodo più usato per generare l’anossia.
(9)Sono disponibili altre tecniche di controllo degli organismi nocivi, quali il trattamento a bassa temperatura, il trattamento termico e il trattamento ad aria calda con umidità controllata. È possibile altresì usare altri principi attivi biocidi. Tuttavia, secondo l’Austria, tutte queste tecniche presentano limiti in termini di potenziali danni a determinati materiali durante il trattamento e pertanto nessuna può essere utilizzata da sola per il trattamento di tutti i tipi e le combinazioni di materiali.
(10)Secondo le informazioni trasmesse dall’Austria, i processi termici, vale a dire il congelamento o i trattamenti termici, non sono adatti al trattamento di una varietà di oggetti, tra cui dipinti, oggetti policromi con leganti a cera, olio o proteici, oggetti incollati, oggetti di pelle o pergamena, materiali fotografici, oggetti nuovi di legno non trattato, oggetti recentemente restaurati e oggetti sotto tensione. Inoltre, a causa della diversa conduttività termica ed espansione termica dei diversi materiali, la sollecitazione meccanica causata dalla dilatazione può mettere a rischio oggetti fragili costituiti da materiali misti.
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