Decisione d’Esecuzione (UE) 2020/1049 della Commissione del 15 Luglio 2020 che permette alla Francia di autorizzare biocidi costituiti da azoto generato in situ per la protezione del patrimonio culturale.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi (1), in particolare l’articolo 55, paragrafo 3,

previa consultazione del comitato permanente sui biocidi,

considerando quanto segue:

(1)Nell’allegato I del regolamento (UE) n. 528/2012 sono iscritti i principi attivi che presentano un profilo più favorevole dal punto di vista ambientale o della salute umana o animale rispetto ad altre sostanze chimiche più pericolose. I prodotti contenenti tali principi attivi possono pertanto essere autorizzati mediante una procedura semplificata. L’azoto è incluso nell’allegato I del regolamento (UE) n. 528/2012 subordinatamente alla restrizione che venga utilizzato in quantità limitate in bombolette di gas pronte per l’uso.

(2)A norma dell’articolo 86 del regolamento (UE) n. 528/2012, l’azoto è approvato anche come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi nel tipo di prodotto 18 «insetticidi» (2). I biocidi costituiti da azoto approvato sono autorizzati in diversi Stati membri, tra cui la Francia, e sono forniti in bombole per gas (3).

(3)L’azoto può essere generato anche in situ dall’aria ambiente. L’uso dell’azoto generato in situ non è attualmente approvato nell’Unione e il principio attivo non figura nell’allegato I del regolamento (UE) n. 528/2012 né è inserito nell’elenco di principi attivi inclusi nel programma di riesame dei principi attivi esistenti contenuti nei biocidi di cui all’allegato II del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione (4).

(4)Il 14 gennaio 2020, a norma dell’articolo 55, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012, la Francia ha presentato alla Commissione una domanda di deroga all’articolo 19, paragrafo 1, lettera a), del suddetto regolamento chiedendo di poter autorizzare biocidi costituiti da azoto generato in situ dall’aria ambiente per la protezione del patrimonio culturale («la domanda»).

(5)Il patrimonio culturale può essere danneggiato da una vasta gamma di organismi nocivi, dagli insetti ai microorganismi. La presenza di tali organismi non solo può causare la perdita del bene culturale stesso, ma comporta anche il rischio che tali organismi nocivi si propaghino in altri oggetti nelle vicinanze. Senza un trattamento appropriato, gli oggetti potrebbero essere danneggiati irrimediabilmente, mettendo così il patrimonio culturale a serio rischio.

(6)L’azoto generato in situ è usato per creare un’atmosfera controllata con una bassissima concentrazione di ossigeno (anossia) in tende o camere di trattamento sigillate, permanenti o temporanee, destinata al controllo degli organismi nocivi per il patrimonio culturale. L’azoto è separato dall’aria ambiente ed è pompato nella tenda o nella camera di trattamento, dove la concentrazione di azoto nell’atmosfera è aumentata al 99% circa e, di conseguenza, l’ossigeno si esaurisce quasi completamente. L’umidità dell’azoto pompato nell’area di trattamento è stabilita in base alle necessità dell’oggetto da trattare. Gli organismi nocivi non possono sopravvivere alle condizioni create nella tenda o nella camera di trattamento.

(7)Secondo le informazioni trasmesse dalla Francia, l’uso di azoto generato in situ sembra essere l’unica tecnica efficace per il controllo degli organismi nocivi che può essere utilizzata per tutti i tipi e le combinazioni di materiali presenti nelle collezioni ed esposizioni museali e nei siti del patrimonio culturale senza danneggiarli, e a un costo ragionevole.

(8)Il metodo dell’anossia o dell’atmosfera modificata o controllata figura nella norma EN 16790:2016 «Conservazione dei beni culturali — Gestione integrata delle specie nocive per la protezione dei beni culturali» e l’azoto è indicato in tale norma come la sostanza più usata per generare anossia.

(9)Sono disponibili altre tecniche di controllo degli organismi nocivi, quali i raggi gamma, i trattamenti a basse temperature e i trattamenti termici. È possibile altresì usare altri principi attivi. Tuttavia, secondo la Francia, ognuna di queste tecniche presenta limiti relativi ai potenziali danni che determinati materiali potrebbero subire durante il trattamento e pertanto nessuna può essere utilizzata da sola per il trattamento di tutti i tipi e di tutte le combinazioni di materiali.

(10)Secondo le informazioni fornite dalla Francia, sussistono dubbi in merito all’idoneità della tecnica della disinfestazione criogenica per tutte le collezioni di belle arti e arti decorative. Se impiegata su opere in materiali laminati (opere dipinte, verniciate o cerate, opere intarsiate o con intarsi tessili) questa tecnica può comportare il rischio di danneggiare tali oggetti. Tuttavia nella conservazione del patrimonio culturale catalogato nell’inventario nazionale non si può lasciare adito a dubbi, conformemente alle politiche nazionali di conservazione applicabili agli istituti che curano collezioni pubbliche.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.230.01.0018.01.ITA&toc=OJ:L:2020:230:TOC

 

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