La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione (1), in particolare l’articolo 58, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1)L’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e la Repubblica socialista del Vietnam (di seguito «l’accordo») è stato firmato il 30 giugno 2019 in conformità alla decisione (UE) 2019/1121 del Consiglio (2). L’accordo è stato concluso, a nome dell’Unione, il 12 giugno 2020 mediante decisione (UE) 2020/753 del Consiglio (3).
(2)L’accordo stabilisce che i dazi doganali sulle importazioni nell’Unione di merci originarie del Vietnam siano ridotti o eliminati conformemente alla tabella di cui all’allegato 2-A, appendice 2-A-1, dell’accordo. L’allegato 2-A dispone inoltre che per talune merci l’eliminazione dei dazi doganali sia concessa nei limiti di contingenti tariffari.
(3)L’allegato 2-A dell’accordo specifica che il contingente tariffario si applica su base annua e che le importazioni devono pertanto essere gestite sull’arco di un anno civile. Tuttavia, poiché l’accordo è applicabile a decorrere dal 1o agosto 2020, i quantitativi in percentuale per il 2020 e i quantitativi annuali per gli anni successivi dovrebbero essere stabiliti conformemente all’allegato 2-A, sezione B, dell’accordo.
(4)Il protocollo 1 dell’accordo riguarda la definizione della nozione di «prodotti originari» e i metodi di cooperazione amministrativa. I prodotti originari del Vietnam beneficiano, all’importazione nell’Unione, del regime preferenziale di cui al presente regolamento su presentazione di una delle prove dell’origine di cui all’articolo 15, paragrafo 2, del protocollo.
(5)Il contingente tariffario dovrebbe essere gestito dalla Commissione sulla base dell’ordine cronologico delle date di accettazione delle dichiarazioni doganali per l’immissione in libera pratica conformemente alle norme sulla gestione dei contingenti tariffari di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione (4).
(6)L’entrata in vigore dell’accordo è fissata al 1o agosto 2020 (5). Per garantire una gestione efficace e l’applicazione tempestiva dei contingenti stabiliti nell’accordo, è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere da tale data.
(7)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,
Ha adottato il presente Regolamento:
Articolo 1
Sono aperti contingenti tariffari dell’Unione per le merci originarie del Vietnam che figurano nell’allegato.
Articolo 2
I contingenti tariffari di cui all’allegato del presente regolamento sono gestiti conformemente agli articoli da 49 a 54 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.
Articolo 3
Per beneficiare dei contingenti tariffari stabiliti nel presente regolamento, le merci elencate nel relativo allegato sono conformi alle norme di origine di cui al protocollo 1 dell’accordo. Le merci originarie del Vietnam beneficiano, all’importazione nell’Unione, di contingenti su presentazione di un certificato di origine o di una dichiarazione di origine in conformità all’articolo 15, paragrafo 2, del protocollo 1 dell’accordo.
Articolo 4
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1° Agosto 2020.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 Luglio 2020
Per la Commissione
La Presidente
Ursula VON DER LEYEN
Tratto da:
Link:
Nb: Ritenete che possiamo migliore le nostre attività, oppure siete soddisfatti?
Cliccando sul link sottostante potrete esprimere, in modo anonimo, una valutazione su Eurokom "Calabria&Europa", Centro Europe Direct di Gioiosa Ionica:
http://occurrence-survey.com/edic-users-satisfaction/page1.php?lang=it