Decisione d’Esecuzione (UE) 2020/1025 della Commissione del 13 Luglio 2020 relativa all’applicabilità dell’articolo 34 della Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio al trasporto ferroviario di merci in Slovenia.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (1), in particolare l’articolo 35, paragrafo 3,

previa consultazione del comitato consultivo per gli appalti pubblici,

considerando quanto segue:

1.FATTI

(1)Con lettera del 19 settembre 2019 Slovenske železnice — Freight Transport d.o.o. («il richiedente») ha presentato alla Commissione una richiesta a norma dell’articolo 35, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE («la richiesta»). La richiesta è conforme all’articolo 1, paragrafo 1, della decisione di esecuzione (UE) 2016/1804 della Commissione (2).

(2)La richiesta riguarda i servizi di trasporto ferroviario di merci, di cui all’articolo 11 della direttiva 2014/25/UE, forniti dal richiedente nel territorio della Slovenia. Nella richiesta i servizi interessati sono descritti come segue: il richiedente effettua principalmente servizi di trasporto ferroviario di merci all’interno degli Stati membri (nel territorio della Slovenia) e attività internazionali di trasporto ferroviario di merci.

(3)La richiesta era accompagnata da una posizione motivata e giustificata adottata il 12 giugno 2019 dall’Agenzia slovena per la tutela della concorrenza («AVK»), competente per le attività in questione. L’AVK è un’amministrazione nazionale indipendente. Essa ha analizzato in modo approfondito le condizioni per l’applicabilità alle attività in questione dell’articolo 34, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE, conformemente all’articolo 34, paragrafi 2 e 3, di tale direttiva.

(4)La posizione dell’AVK si basava su informazioni raccolte tramite richieste di informazioni e questionari inviati a operatori del trasporto ferroviario di merci in possesso di licenza e a clienti (imprese che acquistano tali servizi, grandi produttori e società di logistica). L’AVK ha chiesto informazioni anche all’organismo di regolamentazione sloveno - Agenzia per le reti e i servizi di comunicazione della Slovenia («AKOS») e all’Agenzia pubblica per il trasporto ferroviario.

(5)Conformemente all’allegato IV, punto 1, lettera a), della direttiva 2014/25/UE, gli atti di esecuzione di cui all’articolo 35 di tale direttiva devono essere adottati entro 90 giorni lavorativi se è possibile presumere il libero accesso a un determinato mercato in base all’articolo 34, paragrafo 3, primo comma, della direttiva 2014/25/UE. Conformemente all’allegato IV, punto 1, terzo comma, della direttiva 2014/25/UE, i termini per l’adozione degli atti di esecuzione decorrono dal primo giorno lavorativo successivo alla data in cui la Commissione riceve la domanda di cui all’articolo 35, paragrafo 1, di detta direttiva, o, qualora le informazioni che devono essere fornite all’atto della domanda siano incomplete, dal giorno lavorativo successivo alla data in cui essa riceve le informazioni complete. Il 6 dicembre 2019 la Commissione ha chiesto al richiedente informazioni aggiuntive. Il richiedente ha risposto il 17 dicembre 2019. Il 16 dicembre 2019 la Commissione ha chiesto informazioni aggiuntive alle autorità slovene, le quali hanno risposto in data 25 maggio 2020. Il richiedente ha trasmesso ulteriori informazioni il 31 gennaio 2020 e il 18 marzo 2020.

2.QUADRO GIURIDICO

(6)La direttiva 2014/25/UE si applica all’aggiudicazione di appalti per lo svolgimento di attività correlate a servizi di trasporto ai sensi della direttiva 2014/25/UE, salvo nei casi in cui tali attività siano esentate a norma dell’articolo 34 della stessa direttiva.

(7)A norma della direttiva 2014/25/UE, gli appalti destinati a permettere lo svolgimento di una delle attività cui si applica la citata direttiva non sono soggetti alla stessa se, nello Stato membro in cui è esercitata l’attività, questa è direttamente esposta alla concorrenza su mercati liberamente accessibili. L’esposizione diretta alla concorrenza è valutata in base a criteri oggettivi, tra i quali possono figurare le caratteristiche dei prodotti o servizi interessati, l’esistenza di prodotti o servizi alternativi considerati sostituibili sul versante della domanda o dell’offerta, i prezzi e la presenza, effettiva o potenziale, di più fornitori dei prodotti o servizi in questione.

3.VALUTAZIONE

3.1.Libera accessibilità del mercato

(8)Un mercato è considerato liberamente accessibile se lo Stato membro interessato ha attuato e applicato la pertinente legislazione dell’Unione aprendo alla concorrenza un determinato settore o parte di esso. La legislazione in questione è elencata nell’allegato III della direttiva 2014/25/UE, che comprende, per quanto riguarda il trasporto ferroviario di merci, la direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

(9)Come confermato dall’AVK nella sua posizione e sulla base delle informazioni a disposizione della Commissione, la Slovenia ha recepito la direttiva 2012/34/UE nel diritto nazionale mediante un atto di modifica della legge sul trasporto ferroviario (4) e un decreto relativo all’assegnazione delle tracce ferroviarie, ai canoni per l’utilizzo dell’infrastruttura e al sistema di prestazioni nell’infrastruttura ferroviaria pubblica (5). Il mercato rilevante è pertanto considerato liberamente accessibile in conformità all’articolo 34, paragrafo 3, della direttiva 2014/25/UE.

3.2.Esposizione diretta alla concorrenza

(10)L’esposizione diretta alla concorrenza dovrebbe essere valutata sulla base di vari indicatori, nessuno dei quali è di per sé determinante. Per quanto riguarda i mercati interessati dalla presente decisione, un criterio da prendere in considerazione è la quota di mercato degli operatori principali in un determinato mercato. Poiché le diverse attività oggetto della richiesta sono caratterizzate da condizioni differenti, l’esame della situazione concorrenziale dovrebbe tenere conto delle situazioni specifiche dei mercati rilevanti.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.226.01.0005.01.ITA&toc=OJ:L:2020:226:TOC

 

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