La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 41, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)La decisione di esecuzione (UE) 2018/1203 della Commissione (2) autorizza gli Stati membri a prevedere una deroga temporanea a talune disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio (3) in relazione a condizioni particolari riguardanti l’introduzione nell’Unione di legno di frassino (Fraxinus L.) originario degli Stati Uniti o ivi lavorato.
(2)La direttiva 2000/29/CE è stata abrogata e sostituita dal regolamento (UE) 2016/2031. Il regolamento di esecuzione 2019/2072 della Commissione (4), che stabilisce norme e prescrizioni riguardanti l’introduzione nell’Unione di alcune piante e alcuni prodotti vegetali e altri oggetti, ha sostituito gli allegati da I a V di detta direttiva.
(3)Conformemente all’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2072, in combinato disposto con l’allegato VII, punto 87, di detto regolamento, l’introduzione nell’Unione di legno di frassino originario degli Stati Uniti o ivi lavorato («legno specificato») è soggetta a determinate prescrizioni particolari al fine di evitare il rischio di infestazione da parte dell’organismo nocivo Agrilus planipennis Fairmaire nell’Unione. Tali prescrizioni differiscono in una certa misura da quelle della decisione di esecuzione (UE) 2018/1203 per quanto riguarda l’introduzione nell’Unione, l’ispezione e il controllo del legno specificato.
(4)Sulla base di recenti audit della Commissione effettuati nel 2018 e nel 2019 si è concluso che, con l’applicazione sotto il proprio controllo ufficiale delle prescrizioni della decisione di esecuzione (UE) 2018/1203, gli Stati Uniti garantiscono un livello di protezione fitosanitaria equivalente a quello garantito dalle prescrizioni di cui all’allegato VII, punto 87, lettere a) e b) del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072.
(5)La decisione di esecuzione (UE) 2018/1203 si applica fino al 30 giugno 2020. Il 16 gennaio 2020 gli Stati Uniti hanno chiesto una proroga di tale deroga oltre il 30 giugno 2020.
(6)Al fine di garantire la continuazione delle importazioni di legno di frassino originario degli Stati Uniti o ivi lavorato è opportuno prevedere una deroga all’articolo 8, paragrafo 1 e all’allegato VII, punto 87, lettere a) e b) del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072, in modo da consentire l’introduzione nell’Unione del legno specificato, subordinatamente alla sua conformità a prescrizioni particolari che riflettano, con alcune modifiche, quelle della decisione di esecuzione (UE) 2018/1203.
(7)Il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1o luglio 2020, al fine di garantire la continuazione delle importazioni del legno specificato.
(8)Il presente regolamento dovrebbe applicarsi fino al 30 giugno 2023, al fine di consentire il riesame della sua applicazione entro tale data.
(9)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
Ha adottato il presente Regolamento:
Articolo 1
Prescrizioni particolari per una deroga temporanea
In deroga all’articolo 8, paragrafo 1, e all’allegato VII, punto 87, lettere a) e b) del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072, l’introduzione nell’Unione di legno di frassino (Fraxinus L.) originario degli Stati Uniti o ivi lavorato («legno specificato») è subordinata all’osservanza delle prescrizioni particolari di cui all’articolo 2 e all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Certificato fitosanitario
1.Il legno specificato è accompagnato da un certificato fitosanitario rilasciato negli Stati Uniti attestante che esso risulta indenne da organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione e organismi nocivi non elencati come organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione soggetti alle misure adottate a norma dell’articolo 30 del regolamento (UE) 2016/2031 dopo l’ispezione.
2.Il certificato fitosanitario comprende, nella rubrica «Dichiarazioni supplementari», i seguenti elementi:
a)La dicitura «in conformità a requisiti dell’Unione europea stabiliti nel regolamento di esecuzione (UE) 2020/1002 della Commissione (*);
(*)Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1002 della Commissione, del 9 luglio 2020, recante deroga al regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 per quanto riguarda le prescrizioni per l’introduzione nell’Unione di legno di frassino originario degli Stati Uniti o ivi lavorato (GU L 221 del 10.7.2020, pag. 122).»;
b)Il numero del fascio corrispondente a ogni specifico fascio che viene esportato;
c)Il nome dell’impianto autorizzato (o degli impianti autorizzati) negli Stati Uniti.
Articolo 3
Data di scadenza
Il presente regolamento scade il 30 Giugno 2023.
Articolo 4
Entrata in vigore e data di applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1° Luglio 2020.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 9 Luglio 2020
Per la Commissione
La Presidente
Ursula VON DER LEYEN
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