La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 15, paragrafo 1 e l’articolo 52, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)A norma dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione della denominazione «Pecorino del Monte Poro» presentata dall’Italia è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2).
(2)Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la denominazione «Pecorino del Monte Poro» deve essere registrata.
(3)Con lettera pervenuta il 20 gennaio 2020, le autorità italiane hanno informato la Commissione che l’impresa Cooperativa Fattoria della Piana Società Agricola, stabilita sul loro territorio, aveva legalmente commercializzato il prodotto recante la denominazione di vendita «Pecorino Monteporo», utilizzando in modo continuativo tale denominazione per oltre cinque anni, precisando che tale aspetto era stato sollevato nell’ambito della procedura nazionale di opposizione.
(4)Poiché l’impresa Cooperativa Fattoria della Piana Società Agricola soddisfa le condizioni previste all’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1151/2012 al fine di beneficiare di un periodo transitorio per utilizzare legalmente la denominazione di vendita dopo la registrazione, essa dovrebbe essere autorizzata a continuare a utilizzare la denominazione «Pecorino Monteporo» per un periodo transitorio di tre anni.
(5)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la politica di qualità dei prodotti agricoli,
Ha adottato il presente Regolamento:
Articolo 1
La denominazione «Pecorino del Monte Poro» (DOP) è registrata.
La denominazione di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.3 Formaggi dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione (3).
Articolo 2
La società Cooperativa Fattoria della Piana Società Agricola è autorizzata a continuare a utilizzare la denominazione «Pecorino Monteporo» per un periodo transitorio di tre anni a decorrere dall’entrata in vigore del presente regolamento.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 6 Luglio 2020
Per la Commissione
La Presidente
Ursula VON DER LEYEN
Tratto da:
Link:
Nb: Ritenete che possiamo migliore le nostre attività, oppure siete soddisfatti?
Cliccando sul link sottostante potrete esprimere, in modo anonimo, una valutazione su Eurokom "Calabria&Europa", Centro Europe Direct di Gioiosa Ionica:
http://occurrence-survey.com/edic-users-satisfaction/page1.php?lang=it