La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche (1), in particolare l’articolo 24, paragrafo 1, lettera e),
considerando quanto segue:
(1)Per tenere lontani i cetacei dagli attrezzi da pesca sono stati messi a punto numerosi dispositivi acustici grazie ai quali si è riusciti a ridurre le catture accessorie accidentali di tali specie nella pesca con reti fisse. Come stabilito nell’allegato XIII, parte A, punto 1.1, del regolamento (UE) 2019/1241, l’uso di tali dispositivi è obbligatorio nelle zone e per le attività di pesca con livelli elevati noti o prevedibili di catture accessorie di cetacei.
(2)Il regolamento (UE) 2019/1241 ha semplificato il quadro giuridico in vigore per le misure tecniche di conservazione nell’Unione europea, divenuto negli anni estremamente complesso. Nel quadro di tale semplificazione, il regolamento (UE) 2019/1241 ha abrogato il regolamento (CE) n. 812/2004 del Consiglio (2), che stabiliva misure relative alla cattura accidentale di cetacei nell’ambito della pesca, e ha ripreso solo le misure tecniche fondamentali miranti a limitare le catture accidentali, ad esempio l’obbligo di utilizzare, in determinate zone, attrezzi da pesca muniti di dispositivi acustici di dissuasione per ridurre le catture accidentali di cetacei.
(3)Le specifiche tecniche dettagliate volte a garantire l’efficacia dei dissuasori acustici stabilite all’articolo 3 e nell’allegato II del regolamento (CE) n. 812/2004 del Consiglio non sono state riprese dal regolamento (UE) 2019/1241. Di conseguenza, è opportuno che il presente regolamento stabilisca nei dettagli tali specifiche tecniche o condizioni d’uso dei dispositivi acustici di dissuasione attualmente prescritti nell’allegato XIII, parte A, punto 1.1, del regolamento (UE) 2019/1241, analogamente a quanto precedentemente specificato nell’articolo 3 e nell’allegato II del regolamento (CE) n. 812/2004.
(4)Tuttavia, secondo il parere del comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) (3), lo sviluppo di nuovi dispositivi acustici di dissuasione non dovrebbe essere ostacolato da specifiche tecniche. Ai fini del presente regolamento è pertanto opportuno che gli Stati membri possano autorizzare l’uso di tipi di dispositivi acustici di dissuasione di ultima generazione ed efficienti non conformi alle specifiche tecniche stabilite nel presente regolamento, purché sia comprovato che essi hanno almeno la stessa efficacia nel ridurre le catture accessorie accidentali delle specie di cetacei di quelli previsti dal regolamento (UE) 2019/1241 (comprese le ulteriori norme di attuazione adottate nel quadro di questo regolamento). È pertanto opportuno stabilire le condizioni alle quali gli Stati membri possono autorizzare l’uso di dispositivi acustici di dissuasione che soddisfino tali specifiche tecniche o condizioni alternative.
(5)Alla luce delle carenze evidenziate dalle relazioni sul controllo e sull’attuazione delle disposizioni relative alle specifiche tecniche per l’uso dei dispositivi acustici di dissuasione finora pervenute alla Commissione, è opportuno che il presente regolamento chiarisca che i suddetti dispositivi devono restare in funzione per l’intera durata dell’operazione di pesca e non solo al momento della cala delle reti.
(6)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la pesca e l’acquacoltura,
Ha adottato il presente Regolamento:
Articolo 1
Il presente regolamento stabilisce norme dettagliate riguardanti le specifiche relative al segnale e all’uso dei dispositivi acustici di dissuasione di cui all’allegato XIII, parte A, del regolamento (UE) 2019/1241.
Articolo 2
1.I comandanti dei pescherecci dell’Unione provvedono affinché i dispositivi acustici di dissuasione di cui all’allegato XIII, punto 1.1, del regolamento (UE) 2019/1241 siano pienamente operativi durante l’intera operazione di pesca.
2.I dispositivi acustici di dissuasione devono essere conformi ad una delle serie di specifiche tecniche e condizioni d’uso definite nell’allegato I del presente regolamento.
3.In deroga al paragrafo 2, gli Stati membri possono autorizzare l’uso di dispositivi acustici di dissuasione che non soddisfano le specifiche tecniche o le condizioni d’uso di cui all’allegato I, a condizione che tali dispositivi abbiano almeno la stessa efficacia nel ridurre le catture accidentali di cetacei di quelli rispondenti alle anzidette specifiche tecniche o condizioni e che ciò sia stato debitamente documentato.
4.Gli Stati membri informano la Commissione delle autorizzazioni rilasciate ai sensi del paragrafo 3 entro due mesi dalla data del rilascio.
5.La notifica di cui al paragrafo 4 è corredata di informazioni tecniche e scientifiche dettagliate riguardanti i dispositivi acustici di dissuasione autorizzati ai sensi del paragrafo 3 e i loro effetti sulle catture accidentali di cetacei.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 3 Luglio 2020
Per la Commissione
La Presidente
Ursula VON DER LEYEN
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