Regolamento d’Esecuzione (UE) 2020/968 della Commissione del 3 Luglio 2020 che rinnova l’approvazione della sostanza attiva piriprossifen in conformità al Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l’articolo 20, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)La direttiva 2008/69/CE della Commissione (2) ha iscritto la sostanza attiva piriprossifen nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (3).

(2)Le sostanze attive iscritte nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE sono considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 e sono elencate nell’allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (4).

(3)L’approvazione della sostanza attiva piriprossifen, indicata nell’allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, scade il 31 dicembre 2020.

(4)Una domanda di rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva piriprossifen è stata presentata in conformità all’articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione (5) entro i termini previsti in tale articolo.

(5)Il richiedente ha presentato i fascicoli supplementari richiesti a norma dell’articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012. La domanda è stata ritenuta completa dallo Stato membro relatore.

(6)Lo Stato membro relatore ha elaborato in consultazione con lo Stato membro correlatore un rapporto valutativo per il rinnovo e il 14 dicembre 2017 lo ha presentato all’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») e alla Commissione.

(7)L’Autorità ha messo a disposizione del pubblico il fascicolo supplementare sintetico. L’Autorità ha inoltre trasmesso il rapporto valutativo per il rinnovo ai richiedenti e agli Stati membri al fine di raccoglierne le osservazioni e ha avviato una consultazione pubblica al riguardo. Le osservazioni pervenute sono state inoltrate dall’Autorità alla Commissione.

(8)Il 17 maggio 2019 l’Autorità ha comunicato alla Commissione le sue conclusioni (6) sulla possibilità che il piriprossifen soddisfi i criteri di approvazione di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009. Il 21 ottobre 2019 la Commissione ha presentato il progetto di relazione sul rinnovo del piriprossifen al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.

(9)Per quanto riguarda i criteri per la determinazione delle proprietà di interferente endocrino introdotti dal regolamento (UE) 2018/605 della Commissione (7), dalle conclusioni dell’Autorità emerge che il piriprossifen non è un interferente endocrino.

(10)La Commissione ha invitato il richiedente a presentare osservazioni sulle conclusioni dell’Autorità e, in conformità all’articolo 14, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012, in merito alla relazione sul rinnovo. Il richiedente ha presentato le proprie osservazioni, che sono state oggetto di un attento esame.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.213.01.0007.01.ITA&toc=OJ:L:2020:213:TOC

 

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